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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25853/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato il diniego del riconoscimento della continuazione tra i reati già giudicati con sentenze irrevocabili e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Trapani che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati già oggetto di sentenze irrevocabili presupposte. In sede di legittimità sosteneva, in sostanza, che le diverse condotte avrebbero dovuto essere considerate espressione di un medesimo disegno criminoso. La Corte, però, rileva che i reati non erano omogenei né riconducibili a una preordinazione unitaria: l'eterogeneità esecutiva delle condotte e la reiterazione dei fatti facevano emergere soltanto una inclinazione a delinquere e una personale scelta di vita criminale, elementi incompatibili con la continuazione.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Norma richiamata come fondamento della richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra reati già coperti da sentenze irrevocabili.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione presuppone la dimostrazione di una originaria e unitaria progettazione criminosa; non è sufficiente la mera reiterazione di reati nel tempo.
  • L'eterogeneità dei comportamenti criminosi e delle modalità esecutive può escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso.
  • La ripetizione di condotte illecite, se espressiva di abitualità o inclinazione a delinquere, è incompatibile con l'istituto della continuazione e si colloca nell'area di istituti diversi come recidiva, abitualità, professionalità nel reato o tendenza a delinquere.
  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che non riesca a scalfire la motivazione del giudice dell'esecuzione sulla mancanza di omogeneità e di preordinazione tra i reati.
  • L'istituto della continuazione ha natura favorevole al reo e non può essere esteso oltre i limiti della prova dell'originario programma criminoso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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