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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3458/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del provvedimento del 27 settembre 2024 che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro l'ordinanza della Corte d'appello di Roma del 19 giugno 2024; il ricorrente deduceva violazione di legge e vizi di motivazione per non aver considerato elementi "nuovi" prodotti dalla difesa (tratti dall'informativa del procedimento 'Enclave' e da intercettazioni) che, a suo avviso, dimostravano la cessazione dei legami associativi o, alternativamente, la configurabilità della sua partecipazione alla cosca Alvaro e l'utilizzo del metodo mafioso, giustificando la retrodatazione o la perdita di efficacia della misura di custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità del motivo. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse correttamente applicato i principi di legittimità relativi all'art. 297, comma 3, c.p.p., osservando che non risultano dalla difesa elementi specifici idonei a dimostrare la rescissione del vincolo associativo anteriore alla prima ordinanza cautelare (procedimento 'Enclave') e che le indagini del procedimento 'Propaggine' dimostravano la persistenza della condotta partecipativa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento, in via equitativa, di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale sulla associazione di tipo mafioso; la Corte rileva che la contestazione è formulata in forma aperta/permanente e che la condanna definitiva per il medesimo reato avvalora la persistenza del vincolo associativo contestato.

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Disposizione sulla retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare: la Corte conferma che l'operatività dell'art. 297, comma 3, richiede che i fatti oggetto della successiva ordinanza siano anteriori alla prima ordinanza e che, fuori dal caso di identità di fatto, la retrodatazione presuppone elementi concreti che dimostrino la cessazione della permanenza dell'affectio societatis.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Riferimento ai reati di traffico di stupefacenti evocati nel procedimento 'Enclave'; la Corte distingue tali fatti da quelli che formano oggetto del processo 'Propaggine' e valuta la loro rilevanza temporale rispetto alla custodia cautelare.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Parametro procedurale richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso; la Corte rileva la genericità del motivo ai sensi della necessaria sintesi.

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. (modificato dall'art. 11, comma 3, d.l. n. 29/2024, conv. L. n. 120/2024)

    Norma procedurale richiamata per il procedimento scritto con cui è stato trattato il ricorso; la Corte ha esaminato il ricorso in tale forma.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese per ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (trasmissione e annotazioni previste).

Massime di principio

  • Per ottenere la retrodatazione della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3 c.p.p. quando sono coinvolti reati permanenti o contestazioni in forma "aperta", è necessario produrre elementi concreti e specifici che dimostrino la cessazione del vincolo associativo anteriore alla prima ordinanza: mere deduzioni generiche o documenti già disponibili non sono sufficienti.
  • La presenza di una misura cautelare precedente non determina automaticamente la cessazione dell'affectio societatis; lo stato di detenzione non è di per sé prova della interruzione dei rapporti associativi e il giudice richiede indagini o atti processuali che attestino la rescissione dei legami.
  • Se la contestazione del reato associativo è formulata in modo "aperto" (senza data di cessazione), la prova della prosecuzione o della interruzione della partecipazione deve essere desunta da elementi probatori concreti (intercettazioni, sentenze, atti di indagine) e non da mere ricostruzioni non specificate.
  • In sede di impugnazione in Cassazione i motivi devono essere articolati e specifici; motivi generici o di mera critica motivazionale che non individuano elementi di diritto o fatti nuovi rilevanti possono essere dichiarati inammissibili.
  • Documenti o atti provenienti da altri procedimenti possono costituire prova nuova solo se, rispetto alla prima ordinanza che ha determinato la custodia, contengono elementi non valutati che effettivamente dimostrino la cessazione della partecipazione o modificano la valutazione dei fatti precedenti.

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