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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14418/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione di legge per non aver ottenuto il rinvio per legittimo impedimento richiesto dalla difesa all'udienza del 20 dicembre 2024, in ragione della misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Minervino che avrebbe impedito allo stesso Di Cillo di recarsi a Bari; 2) vizio di motivazione e doglianza sulla valutazione degli elementi di fatto, con contestazione della ricostruzione che lo ritenne presente e concorso nel tentativo di furto (si eccepisce l'assenza di prove certe della sua partecipazione e la presenza soltanto della sua autovettura nei pressi del luogo); 3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., dato che la pena edittale minima per il reato contestato all'epoca era pari a un anno.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il giudizio d'appello si sia svolto con rito cartolare convertibile in rito partecipato solo ove sia stata tempestivamente richiesta la partecipazione (entro il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza) e che, dagli atti, non risulti alcuna richiesta di partecipazione presentata dall'imputato; di conseguenza la disciplina sul legittimo impedimento (art. 420-ter c.p.p.) non trova applicazione. Sul secondo motivo, la Corte ha escluso la possibilità di una rilettura dei fatti da parte della Cassazione rilevando la natura meramente oppositiva del motivo e confermando la valutazione probatoria della Corte territoriale. Sul terzo motivo, la Corte ha ritenuto che la valutazione della tenuità sia rimessa al giudice di merito e che la Corte d'appello abbia adeguatamente motivato l'esclusione della causa di non punibilità valorizzando profili di gravità intrinseca; dunque nessuna manifesta illogicità da censurare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 94 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Stabilisce la disciplina transitoria per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2024; qui rilevante per determinare l'applicabilità delle disposizioni emergenziali che regolano la trasformazione del rito cartolare in rito partecipato

  • art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni, legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma emergenziale che ha introdotto la possibilità di celebrare il giudizio d'appello in forma cartolare; la conversione in rito partecipato richiede una richiesta tempestiva di discussione orale e/o di partecipazione

  • art. 420-ter c.p.p.

    Regola il legittimo impedimento a comparire; la Corte ha chiarito che, nel giudizio d'appello celebrato con rito cartolare non trasformato in rito partecipato per mancata richiesta tempestiva, la tutela del legittimo impedimento non si applica perché non è prevista la comparizione personale dell'imputato

  • art. 611 c.p.p. (richiamato per continuità normativa)

    Norma sul diritto di partecipazione agli atti processuali; anche se non applicabile ratione temporis nel caso concreto, è richiamata per confermare il principio che la partecipazione personale richiede una specifica e tempestiva manifestazione di volontà

  • art. 131-bis c.p.

    Disciplina della non punibilità per tenuità del fatto: la sua operatività richiede una valutazione complessiva dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; nel caso la Corte ha ritenuto che i profili di gravità impedivano il riconoscimento della causa

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno/pericolo); utilizzato come parametro per valutare la rilevanza della tenuità ai fini dell'art. 131-bis

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna al pagamento delle spese e, se ricorre inammissibilità non colposa, l'obbligo del versamento alla Cassa delle ammende: la Corte ha applicato questa norma imponendo il pagamento di euro 3.000

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021 (Costantino) e successive pronunce di questa Corte

    Richiamata dalla difesa per sostenere che qualsiasi limitazione della libertà personale, opportunamente documentata, integra legittimo impedimento. La Corte di legittimità ha però precisato che tale principio opera solo se la comparizione personale è stata previamente richiesta e il rito è stato trasformato in partecipato

Massime di principio

  • Se l'appello è trattato con rito cartolare (procedure emergenziali), l'imputato deve chiedere espressamente la partecipazione all'udienza entro il termine perentorio previsto (qui: 15 giorni liberi prima dell'udienza); senza tale richiesta non si applicano le regole sul legittimo impedimento e non è dovuta la traduzione o la presenza personale
  • La mera condizione di restrizione della libertà personale (detenzione, arresti domiciliari, sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) non determina automaticamente il rinvio: è necessaria la tempestiva e documentata richiesta di partecipazione/traduzione ove il rito sia convertibile in udienza partecipata
  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti e le valutazioni probatorie svolte dai giudici del merito se il motivo è meramente oppositivo; per ottenere annullamento per vizio di motivazione occorre dimostrare illogicità manifesta, contraddittorietà o carenza del percorso argomentativo
  • La valutazione della tenuità del fatto ex art.131-bis c.p. è una valutazione discrezionale e complessa che richiede l'esame congiunto dei criteri di cui all'art.133 c.p.; il suo mancato riconoscimento in motivazione adeguata è sindacabile solo per manifesta illogicità
  • In caso di inammissibilità del ricorso la parte può essere condannata alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.; pertanto, valutare con attenzione l'ammissibilità formale prima di proporre ricorso

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