Sentenza n. 293/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento della Disposizione Dirigenziale n. I1056-53 del 25 maggio 2023, prot. n. 488479 del 13 giugno 2023, notificata in data 15 giugno 2023, recante diniego dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria prat. n. 4460/04 presentata dal sig. Vincenzo Borrelli ai sensi della legge n. 326/2003 per la sanatoria della “zona adibita a deposito di circa mq 82,80 costruito in maniera indipendente in adiacenza ad altri locali commerciali” e conseguente ordine di demolizione delle ulteriori opere eseguite in Napoli alla via Gaetano Quagliariello n. 37 in assenza di titolo edilizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Disposizione dirigenziale recante diniego della sanatoria edilizia e ordine di demolizione delle opere abusive, con avvertimento dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale e dell'irrogazione di una sanzione pecuniaria in caso di inottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordine di demolizione rivolto anche nei suoi confronti quale comproprietario di un immobile sul quale erano state realizzate, senza titolo edilizio, ulteriori opere oggetto di domanda di condono ai sensi della legge n. 326/2003, poi respinta. Ha dedotto la propria radicale estraneità alla commissione degli abusi, la mancata disponibilità materiale del fondo, occupato dal comproprietario e dalla società conduttrice, e l'impossibilità oggettiva di eseguire la demolizione. Ha inoltre evidenziato di avere intrapreso iniziative stragiudiziali e giudiziali volte a ottenere il rilascio dell'immobile e il ripristino dello stato dei luoghi. In particolare, ha contestato anche l'avvertimento relativo all'acquisizione gratuita del bene e dell'area di sedime al patrimonio comunale e all'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di mancata ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'ordine di demolizione, quale misura ripristinatoria di natura reale e propter rem, debba essere rivolto a chiunque sia proprietario dell'immobile al momento della sua emanazione, anche se estraneo alla realizzazione dell'abuso. L'elemento soggettivo e l'eventuale incolpevolezza del proprietario non incidono sulla legittimità dell'ordine demolitorio, ma assumono rilievo nella successiva fase di accertamento dell'inottemperanza e dell'eventuale acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale, nonché nell'applicazione delle ulteriori sanzioni. Anche l'avvertimento sulle conseguenze dell'inottemperanza è stato ritenuto legittimo, poiché costituisce un'informazione preventiva e non un'immediata applicazione delle sanzioni. Il Comune dovrà considerare, nella fase successiva, le circostanze relative alla protratta indisponibilità del bene, all'estraneità del proprietario agli abusi e alle iniziative intraprese per riottenere il possesso. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
Il proprietario [è individuato] quale destinatario dell’ingiunzione a demolire unitamente al responsabile dell’abuso
L'ordine di demolizione deve essere rivolto anche al proprietario attuale dell'immobile, indipendentemente dalla sua partecipazione materiale alla realizzazione dell'abuso.
art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001
previa notifica dell'accertamento di inottemperanza
L'accertamento dell'inottemperanza costituisce una fase successiva e distinta, nella quale il proprietario può far valere le proprie ragioni, comprese la difficoltà o l'impossibilità di adempiere.
art. 10-bis l. 241/1990
Il Comune ha adottato il preavviso di rigetto prima del diniego della domanda di sanatoria; il testo non sviluppa una specifica questione sulla sua legittimità.
legge n. 326/2003
La domanda di sanatoria edilizia presentata ai sensi della legge è stata respinta; la decisione si concentra tuttavia sulla legittimità dell'ordine di demolizione rivolto al comproprietario estraneo all'abuso.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è una misura ripristinatoria di natura reale e propter rem, sicché deve essere rivolto anche a chi risulti proprietario dell'immobile al momento della sua emanazione, pur se non autore materiale dell'abuso e incolpevole rispetto alla sua realizzazione.
- L'estraneità del proprietario alla realizzazione dell'abuso non determina l'illegittimità dell'ordine di demolizione, ma rileva nella successiva fase di accertamento dell'inottemperanza e nell'eventuale applicazione delle sanzioni conseguenti, inclusa l'acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale.
- L'avvertimento contenuto nell'ordine di demolizione circa l'acquisizione del bene e dell'area di sedime e l'applicazione delle sanzioni in caso di inottemperanza è una comunicazione preventiva delle conseguenze previste dalla legge e non rende illegittimo il provvedimento ripristinatorio.
- Nella fase successiva all'ordine di demolizione, il proprietario può far valere la propria estraneità all'abuso, la mancata disponibilità materiale del bene e l'eventuale impossibilità di adempiere; tali circostanze devono essere valutate dall'amministrazione prima dell'adozione degli atti conseguenti all'accertamento dell'inottemperanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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