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Sentenza

Sentenza n. 1586/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1056/2024, passata in giudicato, recante la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di somme, interessi e spese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1056/2024, notificata il 5 settembre 2024 e passata in giudicato, con la quale il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento di euro 737.758,67, oltre interessi legali dalla domanda al pagamento, nonché delle spese dei giudizi. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di eseguire integralmente il giudicato, la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato né il passaggio in giudicato né il mancato pagamento. Il ricorso è stato inizialmente rinviato in ragione dell’imminenza del pagamento, ma alla successiva camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto provato dalla ricorrente il fatto costitutivo dell’obbligo di esecuzione, ossia l’esistenza della sentenza civile passata in giudicato, mentre spettava all’Amministrazione provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi, prova che non è stata fornita. Ha inoltre rilevato che, alla data di notificazione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, includendo il capitale residuo, gli interessi secondo quanto stabilito dal titolo, le spese e gli oneri accessori connessi al conseguimento del passaggio in giudicato e alla registrazione del titolo. Ha escluso le eventuali spese di precetto, ritenendole riferibili alla libera scelta del creditore di utilizzare strumenti esecutivi diversi dal giudizio di ottemperanza. Ha applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari all’interesse legale, decorrente dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all’integrale soddisfo, richiamando il principio secondo cui l’astreinte è ammissibile anche per condanne aventi ad oggetto somme di denaro. Ha nominato quale commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Siracusa, o un funzionario delegato, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva entro un ulteriore termine di novanta giorni, su istanza dell’interessato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, applicare penalità di mora e nominare un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione della decisione; nel caso concreto la penalità è stata fissata nella misura dell’interesse legale.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 2697 c.c.

    Chi allega il fatto costitutivo deve provarlo; chi eccepisce fatti estintivi, modificativi o impeditivi deve provarli. La ricorrente ha provato il giudicato, mentre l’Amministrazione non ha provato fatti impeditivi o estintivi.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000 e dall’art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il termine risultava decorso quando è stato notificato il ricorso per ottemperanza.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Il compenso del commissario deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il creditore deve provare il titolo giudiziale e il suo passaggio in giudicato; spetta invece all’amministrazione debitrice provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo di pagamento.
  • Il giudice amministrativo può ordinare l’integrale esecuzione di una condanna pecuniaria contenuta in una sentenza passata in giudicato, comprendendo il capitale, gli interessi stabiliti dal titolo, le spese e gli oneri accessori necessari per conseguire il passaggio in giudicato e registrare il provvedimento.
  • Le spese eventualmente sostenute per l’atto di precetto non rientrano nell’esecuzione del giudicato mediante ottemperanza quando il creditore abbia scelto liberamente strumenti esecutivi diversi dal giudizio previsto dall’art. 112 c.p.a.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie; può essere fissata nella misura dell’interesse legale e decorrere dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all’integrale soddisfacimento.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione per adempiere e all’istanza della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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