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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25301/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Il giudizio trae origine dal rigetto, in primo grado e in appello, della domanda di usucapione proposta da un privato su un fondo situato in agro di un comune, ma catastalmente intestato a un diverso comune. Il ricorrente ha proposto tre motivi per cassazione: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 100 c.p.c., lamentando che non fosse stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva del comune convenuto; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la contumacia dell'altro ente convenuto dovesse valere come non contestazione dei fatti allegati, chiedendo di superare l'orientamento contrario della Corte; con il terzo ha denunciato violazione degli artt. 959, 969 e 1158 c.c. e dell'art. 19 L. n. 1766/1927, assumendo che, in materia enfiteutica, il mancato pagamento del canone per il tempo utile all'usucapione dovesse bastare senza necessità di atti di interversione del possesso, in assenza di atti ricognitivi del dominio diretto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione della legittimazione passiva non aveva inciso sulla decisione, essendo stata reputata irrilevante dalla Corte d'appello; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché l'art. 115 c.p.c. attribuisce rilievo alla mancata contestazione solo da parte della parte costituita e non consente di equiparare la contumacia alla non contestazione; ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato perché, in caso di enfiteusi, il concessionario non può usucapire la proprietà senza mutamento del titolo del possesso, e il mero mancato pagamento del canone non è sufficiente a tale fine. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore del comune controricorrente, con distrazione al difensore antistatario, e si è dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    La dedotta carenza di legittimazione passiva è inammissibile se non ha avuto incidenza sulla decisione della controversia.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione opera solo rispetto alla parte costituita; la contumacia non è equiparabile alla non contestazione.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la questione di diritto è stata decisa in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e il motivo non offre elementi per mutare orientamento.

  • art. 959 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di enfiteusi e usucapione.

  • art. 969 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di enfiteusi e prescrizione del diritto del concessionario.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso a sostegno dell'usucapione della proprietà.

  • art. 19 L. n. 1766/1927

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al regime dei diritti sui terreni e all'usucapione.

  • art. 1164 c.c.

    L'enfiteuta non può usucapire la proprietà se non muta il titolo del possesso per causa proveniente da terzo o per opposizione al diritto del proprietario.

  • art. 2116 c.c. abrogato

    Richiamato dalla Corte come precedente disciplina coerente con il principio per cui l'enfiteuta non acquista la proprietà senza mutamento del titolo del possesso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La mancata declaratoria del difetto di legittimazione passiva è irrilevante quando non incide sulla decisione di merito o sulla definizione della lite.
  • La contumacia della parte non equivale alla non contestazione prevista dall'art. 115 c.p.c., che richiede una mancata contestazione specifica della parte costituita.
  • In materia di enfiteusi, il concessionario non può usucapire la proprietà del fondo se non mutando il titolo del possesso; il mero mancato pagamento del canone non è sufficiente a trasformare il possesso in possesso utile ad usucapionem.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre questioni già risolte in modo conforme alla giurisprudenza consolidata, senza addurre argomenti idonei a mutare orientamento, può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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