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Sentenza

Sentenza del 25/09/2017 n. 5478 - Comm. Trib. Prov. Milano

Iva - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Nullità atto contestazione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’atto di contestazione è stato dichiarato nullo, poiché notificato a un soggetto giuridicamente estinto. La disciplina del d.lgs. 175/2014 non è stata applicata retroattivamente; pertanto, per le cancellazioni anteriori alla sua entrata in vigore, l’estinzione della società produce immediatamente i propri effetti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la validità dell’atto di contestazione notificato a una società già cancellata dal registro delle imprese. La cancellazione determina l’immediata estinzione della società, anche se esistono ancora rapporti giuridici o obbligazioni a suo carico. Il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione previsto dall’articolo 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014 non è stato considerato norma interpretativa e quindi non può applicarsi retroattivamente. Esso opera soltanto quando la richiesta di cancellazione è stata presentata durante la vigenza del decreto.

Norme richiamate

  • Articolo 2495, comma 2, del codice civile

    La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società.

    La cancellazione produce l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esistenza di rapporti giuridici pendenti. Gli eventuali rapporti residui devono essere fatti valere nei confronti dei soggetti legittimati, non notificando atti alla società ormai estinta.

  • Articolo 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014

    Gli effetti della richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese, ai fini tributari, si producono trascorsi cinque anni dalla richiesta.

    La disposizione introduce un differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione ai fini tributari, ma non ha natura interpretativa e non è quindi retroattiva. Si applica solo alle richieste di cancellazione presentate dopo l’entrata in vigore della disciplina.

Massime di principio

  • Un atto notificato a una società già estinta per cancellazione dal registro delle imprese è, in linea generale, nullo, salvo che trovi applicazione una specifica disciplina che differisca gli effetti dell’estinzione.
  • Per stabilire se l’Amministrazione poteva notificare validamente l’atto, è essenziale verificare la data della richiesta di cancellazione e la normativa vigente in quel momento.
  • Una norma che differisce gli effetti dell’estinzione non può essere applicata a cancellazioni anteriori se non è espressamente qualificata come retroattiva o interpretativa.
  • L’esistenza di debiti, procedimenti o rapporti tributari pendenti non impedisce necessariamente l’estinzione della società né consente di notificare validamente atti direttamente alla società cancellata.
  • Gli atti successivi all’estinzione devono essere indirizzati ai soggetti eventualmente responsabili o successori secondo le regole applicabili, evitando di considerare ancora esistente la società cancellata.

Testo integrale

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