Sentenza del 25/09/2017 n. 5478 - Comm. Trib. Prov. Milano
Iva - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Nullità atto contestazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’atto di contestazione è stato dichiarato nullo, poiché notificato a un soggetto giuridicamente estinto. La disciplina del d.lgs. 175/2014 non è stata applicata retroattivamente; pertanto, per le cancellazioni anteriori alla sua entrata in vigore, l’estinzione della società produce immediatamente i propri effetti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità dell’atto di contestazione notificato a una società già cancellata dal registro delle imprese. La cancellazione determina l’immediata estinzione della società, anche se esistono ancora rapporti giuridici o obbligazioni a suo carico. Il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione previsto dall’articolo 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014 non è stato considerato norma interpretativa e quindi non può applicarsi retroattivamente. Esso opera soltanto quando la richiesta di cancellazione è stata presentata durante la vigenza del decreto.
Norme richiamate
Articolo 2495, comma 2, del codice civile
La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società.
La cancellazione produce l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esistenza di rapporti giuridici pendenti. Gli eventuali rapporti residui devono essere fatti valere nei confronti dei soggetti legittimati, non notificando atti alla società ormai estinta.
Articolo 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014
Gli effetti della richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese, ai fini tributari, si producono trascorsi cinque anni dalla richiesta.
La disposizione introduce un differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione ai fini tributari, ma non ha natura interpretativa e non è quindi retroattiva. Si applica solo alle richieste di cancellazione presentate dopo l’entrata in vigore della disciplina.
Massime di principio
- Un atto notificato a una società già estinta per cancellazione dal registro delle imprese è, in linea generale, nullo, salvo che trovi applicazione una specifica disciplina che differisca gli effetti dell’estinzione.
- Per stabilire se l’Amministrazione poteva notificare validamente l’atto, è essenziale verificare la data della richiesta di cancellazione e la normativa vigente in quel momento.
- Una norma che differisce gli effetti dell’estinzione non può essere applicata a cancellazioni anteriori se non è espressamente qualificata come retroattiva o interpretativa.
- L’esistenza di debiti, procedimenti o rapporti tributari pendenti non impedisce necessariamente l’estinzione della società né consente di notificare validamente atti direttamente alla società cancellata.
- Gli atti successivi all’estinzione devono essere indirizzati ai soggetti eventualmente responsabili o successori secondo le regole applicabili, evitando di considerare ancora esistente la società cancellata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 set 2017Sentenza del 25/09/2017 n. 70 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 25 set 2017Sentenza del 25/09/2017 n. 71 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 25 set 2017Sentenza del 25/09/2017 n. 415 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 25 set 2017Sentenza del 25/09/2017 n. 420 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 25 set 2017Sentenza del 25/09/2017 n. 787 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 25 set 2017Sentenza del 25/09/2017 n. 2585 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →