Cassazione Penale, Sentenza n. 1044/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma, in appello, della sua condanna per lesioni personali colpose (art. 40 e 590 c.p.) per avere omesso la custodia del proprio cane il quale si trovava sulla carreggiata, provocando la caduta del ciclista Zambaldi (17/09/2016). In cassazione deduceva: 1) violazione di legge e carenza di nesso causale fra la presenza del cane e le lesioni del ciclista; 2) la mancata e contraddittoria valutazione della dinamica del sinistro e la possibile esclusiva responsabilità del ciclista (velocità non adeguata, stato della strada). Contestava inoltre la condanna al risarcimento dei danni sostenendo che questa si fondava su un errato convincimento circa il nesso causale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili le censure che vertevano esclusivamente sul vizio di motivazione in ragione del limite previsto dall'art. 606, comma 2‑bis c.p.p. per le sentenze d'appello rese sui reati di competenza del giudice di pace. Quanto al resto, ha ritenuto infondati i motivi di doglianza: la sentenza d'appello ha adeguatamente motivato, richiamando la "teoria condizionalistica" del nesso causale secondo la quale, in assenza dell'omessa custodia e quindi della presenza del cane sulla strada, il ciclista non sarebbe caduto nella stessa maniera; la condotta del ciclista (velocità/condizioni della strada) non costituisce causa sopravvenuta esclusiva dell'evento ma può concorrere ai fini del risarcimento civile (concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.). È stata confermata la condanna penale (multa di Euro 600,00) e la responsabilità al risarcimento della parte civile, nonché la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle spese della parte civile in Cassazione.
Norme richiamate
art. 40 cod. pen.
Riferimento al principio causale: la decisione applica la teoria condizionalistica del nesso di causalità (se non ci fosse stata l'omessa custodia/ presenza del cane, l'evento non si sarebbe verificato nello stesso modo).
art. 590 cod. pen.
Articolo relativo alle lesioni personali colpose: la condanna penale è stata pronunciata per colpa generica e specifica (omessa custodia del cane).
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1 lett. b) ed e) e comma 2‑bis)
Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione contro le sentenze d'appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace: le doglianze esclusivamente motivazionali sono inammissibili; pertanto le censure sulla mera valutazione delle prove e motivazione sono state dichiarate inammissibili o ritenute infondate.
art. 539 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo relativo alla impugnazione della statuizione civile: la Corte ha ritenuto infondata la censura connessa a profili di fatto e motivazione e ha confermato la statuizione di responsabilità civile derivante dalla condanna penale.
art. 1227 cod. civ.
Norma sul concorso di colpa: la Corte ha ritenuto che eventuali comportamenti colposi del danneggiato (es. velocità non adeguata) possano incidere sul risarcimento civile come concorso di colpa, ma non escludono automaticamente la responsabilità penale del proprietario del cane quando sussiste il nesso causale.
Massime di principio
- In tema di responsabilità per animali, il nesso di causalità può essere valutato secondo la teoria condizionalistica: se senza la condotta omissiva/colposa (es. mancata custodia) l'evento non si sarebbe verificato, può ritenersi causazione a carico del proprietario
- La condotta della vittima (es. velocità non adeguata) può integrare concorso di colpa ai fini civili (art. 1227 c.c.) ma non sempre esclude la responsabilità penale del proprietario dell'animale, salvo che la condotta della vittima costituisca causa esclusiva e sopravvenuta dell'evento
- Contro sentenze d'appello concernenti reati di competenza del giudice di pace, la Corte di Cassazione limita l'ammissibilità del ricorso per cassazione ai motivi espressamente indicati dall'art. 606 c.p.p.: censure pure di motivazione sono spesso inammissibili
- La dichiarazione di responsabilità penale per fatti colposi connessi ad animali comporta, di regola, la possibilità per la parte civile di chiedere il risarcimento: la quantificazione del danno è rimessa al giudice civile in separato giudizio
- Quando si impugna una sentenza per carenza di ricostruzione dinamica, è necessario prospettare un profilo di diritto chiaro (vizio di legge) oltre alla mera critica della valutazione probatoria, altrimenti la censura rischia di essere dichiarata inammissibile
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