Cassazione Penale, Sentenza n. 18725/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Montella ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare. Ha dedotto due motivi: 1) nullità dell'ordinanza per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale al difensore di fiducia e all'interessato (violazione artt. 666 comma 3 e 127 c.p.p.); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione della documentazione attestante la sua attività lavorativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso: l'avviso di fissazione dell'udienza non è stato notificato né al difensore di fiducia né al ricorrente, con conseguente nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. (applicabile anche nel procedimento di sorveglianza per il richiamo dell'art. 678 c.p.p. all'art. 666, comma 3). La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli, affinchè si svolga correttamente il contraddittorio tra le parti.
Norme richiamate
art. 666 c.p.p., comma 3
Richiamato per stabilire l'obbligatorietà della partecipazione del difensore nel procedimento di esecuzione; tale obbligo si estende al procedimento di sorveglianza per effetto dell'art. 678 c.p.p.
art. 127 c.p.p.
Riferimento relativo agli obblighi di comunicazione/avvisi processuali; l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza integra vizio procedurale rilevante.
art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c)
La Corte ha interpretato questa disposizione nel senso che l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia o all'interessato integra una nullità assoluta quando la presenza è obbligatoria.
art. 678 c.p.p.
Collega il procedimento di sorveglianza alle norme del procedimento di esecuzione (art. 666 c.p.p.), estendendo quindi le garanzie previste per il procedimento di esecuzione al procedimento di sorveglianza.
art. 97 c.p.p., comma 4
Richiamato dalla giurisprudenza per sottolineare che la notifica al difensore d'ufficio o la presenza di un sostituto in udienza non sanano l'omessa notifica al difensore di fiducia quando la sua partecipazione è obbligatoria.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia e all'interessato è obbligatoria; la sua omissione determina nullità assoluta del provvedimento emesso.
- La presenza in udienza di un difensore d'ufficio o di un sostituto non cura l'omessa notifica al difensore di fiducia quando la legge richiede la partecipazione obbligatoria di quest'ultimo.
- I vizi formali di notifica possono essere decisivi e portare all'annullamento dell'atto anche se l'istanza sostanziale (es. misura alternativa) era stata valutata nel merito.
- In situazioni analoghe, il ricorrente dovrebbe tempestivamente denunciare l'omessa notifica; il giudice d'appello o di legittimità controllerà gli atti e, se accerta la nullità, disporrà il rinvio per nuovo giudizio con corretta instaurazione del contraddittorio.
- Per il tribunale resistente, è essenziale garantire la regolarità delle notifiche processuali, soprattutto quando è in gioco la partecipazione obbligatoria del difensore, per evitare l'annullamento del provvedimento.
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