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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13310/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, precisando che la competenza appartiene al Tribunale regionale delle acque pubbliche, quale giudice specializzato inserito nel plesso ordinario. Ha quindi accolto la tesi del TAR e del Pubblico Ministero, escludendo la giurisdizione del giudice amministrativo. Non sono state poste spese, in ragione della natura officiosa del procedimento.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta dal proprietario di un terreno nei confronti di un comune, per l'occupazione abusiva di un'area privata che aveva determinato una radicale trasformazione del suolo. L'area era stata utilizzata dall'ente locale per realizzare un manufatto in muratura con serbatoi interrati a servizio dell'acquedotto comunale. In primo grado il tribunale ordinario aveva accolto la domanda e condannato il comune al risarcimento. La corte d'appello aveva poi dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a. Riassunto il giudizio davanti al TAR, quest'ultimo ha sollevato d'ufficio conflitto di giurisdizione, sostenendo che la controversia dovesse essere devoluta al Tribunale regionale delle acque pubbliche, perché rientrante nell'art. 140, lett. d) ed e), r.d. n. 1775/1933, trattandosi di occupazione di fondi necessaria per la realizzazione di un'opera idraulica connessa all'utilizzazione di acque pubbliche. Il regolamento di giurisdizione chiedeva quindi di stabilire se la causa appartenesse al giudice amministrativo oppure al giudice ordinario specializzato nelle acque. La Corte ha condiviso la tesi del TAR, rilevando che la disciplina speciale sulle acque ha ambito ampio e comprende anche occupazioni non assistite da legittimo procedimento espropriativo; la mancata dichiarazione di pubblica utilità o la scadenza della stessa non interrompono il nesso teleologico tra apprensione del fondo e realizzazione dell'opera idraulica.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La norma invocata dalla corte d'appello non è stata ritenuta applicabile, perché la controversia non è stata qualificata come lite sugli atti, provvedimenti, accordi o comportamenti riconducibili all'esercizio del pubblico potere in senso idoneo a radicare la giurisdizione amministrativa.

  • art. 140, lett. d) ed e), r.d. n. 1775/1933

    La previsione è stata interpretata in senso ampio: essa attribuisce al Tribunale regionale delle acque pubbliche le controversie relative all'occupazione di fondi e ai risarcimenti di danni connessi all'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche e alla derivazione e utilizzazione di acque, senza distinguere tra occupazioni legittime e illegittime.

  • art. 382, comma 1, c.p.c.

    È stata richiamata per enunciare la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche una volta dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario specializzato.

  • art. 46, legge 25 giugno 1865, n. 2359

    È richiamato nell'art. 140, lett. d), r.d. n. 1775/1933 come riferimento alle indennità spettanti in caso di occupazione di fondi per opere idrauliche.

  • art. 2 del testo unico delle leggi 25 luglio 1904, n. 523

    È richiamato dall'art. 140, lett. e), r.d. n. 1775/1933 quale base per i risarcimenti derivanti da opere o provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di acque.

Massime di principio

  • Le controversie aventi a oggetto l'occupazione di fondi e il risarcimento dei danni causati dalla realizzazione o manutenzione di opere idrauliche appartengono alla giurisdizione ordinaria specializzata del Tribunale regionale delle acque pubbliche, quando l'opera sia connessa all'utilizzazione di acque pubbliche.
  • L'ambito dell'art. 140 r.d. n. 1775/1933 è ampio e non consente di distinguere, ai fini della giurisdizione, tra occupazioni legittime e illegittime: rileva il nesso teleologico tra l'apprensione del bene e la realizzazione dell'opera idraulica.
  • La mancata attivazione di un regolare procedimento espropriativo, o la scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, non esclude la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche se la vicenda resta causalmente collegata a un'opera idraulica e agli interessi pubblici connessi al regime delle acque.
  • Il giudice investito del giudizio può declinare la giurisdizione in favore di un terzo giudice diverso da quello che aveva precedentemente declinato, senza che ciò comporti la perdita della giurisdizione del terzo giudice eventualmente competente.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneCompetenza
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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