Sentenza n. 438/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’esecuzione della Sentenza n. 504/2024 - n. r.g. 1240/2023 – pubblicata il 12/07/2024 dal Tribunale di Siena, Sez. lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, passata in giudicato prima della notificazione e del deposito del ricorso, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente e a ricevere l'accredito delle somme relative agli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi legali. La sentenza era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 18 ottobre 2024 ed era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nonostante ciò, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato all'Amministrazione e risultava decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione integrale al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e i relativi importi per gli ulteriori anni scolastici indicati nel titolo, oltre agli interessi. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio, stabilendo che il commissario provveda entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessata successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stato inoltre disposto l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata nel titolo giudiziale ottemperando quale fondamento del beneficio economico annuo di 500 euro mediante la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale l'amministrazione deve provvedere all'esecuzione; l'inutile decorso del termine è stato valorizzato ai fini dell'ammissibilità del ricorso per ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- L'accertata mancata esecuzione di un giudicato che riconosce a un privato il diritto a somme o benefici amministrativi impone all'amministrazione soccombente di adottare tutti gli atti necessari per l'integrale attuazione del comando giudiziale entro il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo dell'amministrazione e può essere autorizzato a delegare le attività esecutive a un funzionario del medesimo ufficio, purché siano assicurati gli adempimenti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 471/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 474/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 475/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 477/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 71/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 72/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →