Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07705/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, recuperando maggiori ricavi sulla base degli studi di settore e di ulteriori elementi presuntivi. La società aveva ottenuto ragione in primo grado; in appello la decisione era stata riformata parzialmente, ritenendosi che gli elementi offerti dall'Ufficio, oltre agli studi di settore, fossero idonei a fondare la pretesa. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel corso del giudizio chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119/2018. La Corte verificava, sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia e delle memorie depositate, che la contribuente aveva presentato domanda di definizione e versato la prima rata nonché altre successive, senza che fosse stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto dalla legge.

La decisione

La Corte ha accolto la domanda di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 136/2018. Ha rilevato che la definizione si era perfezionata con la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti, e che non risultava presentata l'istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020; ha quindi dichiarato estinto il processo. La Corte ha ritenuto superfluo esaminare i motivi di ricorso. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.l. n. 119/2018, art. 6, comma 6

    La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019

    La Corte interpreta la norma nel senso che la definizione agevolata si perfeziona con domanda e pagamento della prima rata o degli importi dovuti entro il termine previsto.

  • d.l. n. 119/2018, art. 6, comma 13

    Il processo è dichiarato estinto

    In assenza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020, il giudizio va dichiarato estinto per intervenuta definizione agevolata.

  • d.l. n. 119/2018, art. 6, comma 13, ultima parte

    Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamato per il principio di estinzione del giudizio di cassazione in presenza di definizione agevolata e rinuncia o estinzione ex lege.

  • d.l. n. 193/2016, art. 6

    Richiamato in via analogica per il principio secondo cui, in presenza di definizione agevolata e pagamento del debito rateizzato, il giudizio di cassazione si estingue o si dichiara cessata la materia del contendere.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nel caso di estinzione per definizione agevolata.

  • l. n. 136/2018

    Legge di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata quale base della definizione agevolata.

  • l. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Richiamata come fonte dell'istituto del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La definizione agevolata della lite tributaria determina l'estinzione del giudizio quando risulti perfezionata con domanda e pagamento delle somme dovute e non sia stata proposta tempestiva istanza di trattazione.
  • Nel giudizio di cassazione, la sopravvenuta definizione agevolata rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso e impone la declaratoria di estinzione, con regolazione delle spese secondo la disciplina speciale.
  • Quando la legge speciale prevede l'estinzione del processo in mancanza di istanza di trattazione, il giudice deve verificare solo i presupposti formali e sostanziali della definizione, senza entrare nel merito della pretesa tributaria.
  • La disciplina del raddoppio del contributo unificato non si applica se il processo si estingue per effetto di definizione agevolata della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.