Sentenza n. 121/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento datato 27 settembre 2025, con cui l’Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo ha rigettato l’istanza prot, n. P-AR/L/Q/2025/100884 volta al conseguimento di un Nulla Osta per l’ingresso di un lavoratore subordinato nell’ambito delle quote per flussi di ingresso di cui alla programmazione 2023-2025 prevista dal DPCM 23 settembre 2023; provvedimento appreso per avviso a mezzo pec e comunicazione sul portale ALI; - nonché contro ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del nulla osta per l'ingresso di un lavoratore subordinato extracomunitario nell'ambito delle quote per i flussi di ingresso
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, aveva chiesto il rilascio del nulla osta per l'impiego di un lavoratore subordinato proveniente dal Bangladesh. Con preavviso di diniego ex art. 10-bis l. 241/1990, l'Amministrazione aveva segnalato discrepanze nel certificato di idoneità alloggiativa, l'assenza della richiesta di personale al Centro per l'Impiego con relativa prova di invio e l'irregolarità delle firme digitali apposte su alcune autocertificazioni, invitando alla produzione di documenti integrativi entro dieci giorni. Il ricorrente ha dedotto: 1) contraddittorietà e violazione dell'art. 3 l. 241/1990, poiché il provvedimento impugnato disponeva il rigetto ma riproduceva la richiesta di integrazione documentale e avvertiva che il diniego sarebbe stato adottato solo dopo la scadenza di un ulteriore termine; inoltre l'integrazione sarebbe stata resa impossibile dalla chiusura della posizione sul portale ALI e l'atto faceva incomprensibilmente riferimento a un riesame dell'istanza; 2) omessa indicazione del responsabile del procedimento e della relativa firma; 3) omessa valutazione della documentazione integrativa che il ricorrente affermava di avere trasmesso dopo il preavviso. L'Amministrazione ha sostenuto che nessuna integrazione fosse stata inserita nel portale ALI dopo il preavviso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che l'atto era gravemente contraddittorio e inidoneo a rendere comprensibili sia le ragioni del rigetto sia l'effettiva adozione di una reiezione definitiva. L'Amministrazione aveva infatti contestualmente disposto il rigetto, riproposto una richiesta di integrazione documentale, assegnato un nuovo termine di dieci giorni e preannunciato un futuro diniego automatico in caso di mancata integrazione. Tale contenuto equivoco non consentiva al destinatario di individuare il dispositivo e l'intento conclusivo dell'atto. Il giudice ha quindi disposto la riedizione del potere, imponendo allo Sportello Unico di pronunciarsi nuovamente e definitivamente sull'istanza, tenendo conto della documentazione presente nel portale ALI e di quella prodotta nel giudizio. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento amministrativo deve rendere comprensibili le ragioni della decisione e il contenuto dispositivo; è illegittimo l'atto il cui tenore sia talmente equivoco da non consentire al destinatario di comprendere se sia stato adottato un rigetto definitivo.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di diniego costituisce una fase partecipativa distinta dal provvedimento finale; non è coerente adottare contestualmente un rigetto definitivo, una nuova richiesta di integrazione e l'avviso di un futuro rigetto dopo la scadenza del termine assegnato.
art. 60 c.p.a.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti.
Massime di principio
- È illegittimo per violazione dell'obbligo di motivazione e per contraddittorietà un provvedimento che, nello stesso atto, dichiari rigettata l'istanza, richieda ulteriori integrazioni documentali e preannunci un futuro rigetto allo scadere del termine assegnato, rendendo incerto il contenuto dispositivo e l'esito effettivo del procedimento.
- L'Amministrazione, quando annulla un diniego per l'equivocità del suo contenuto, deve rieditare il potere mediante una pronuncia effettiva e definitiva sull'istanza, valutando la documentazione già presente nel procedimento e quella ritualmente acquisita nel giudizio.
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