Sentenza del 23/09/2019 n. 7023 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 148/2019 - PROCESSO TRIBUTARIO - Procedimento di appello - Atto di appello - Contenuto - Motivi specifici dell'impugnazione - Indicazione - Elementi idonei.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2013, con cui era stato contestato un maggior reddito di 41.110,00 euro, oltre a maggiori imposte, interessi e sanzioni. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione Tributaria Provinciale, il contribuente ha proposto appello riproponendo sostanzialmente le argomentazioni già svolte in primo grado, senza confrontarsi specificamente con le ragioni logico-giuridiche della sentenza impugnata.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato l'appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Ha affermato che l'appello deve contenere, oltre alla richiesta di riforma, argomentazioni dirette a contestare in modo chiaro, anche sintetico ma univoco, ciascuna delle ragioni poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione. Non è sufficiente riproporre le difese già formulate in primo grado senza indicare perché la sentenza sarebbe errata. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 500,00 euro.
Norme richiamate
Art. 53, comma 1, del D.Lgs. 546/1992
I motivi di impugnazione devono essere specifici.
La norma impone che l'atto di appello individui le statuizioni contestate e contrapponga alle argomentazioni della sentenza specifiche ragioni di fatto e di diritto idonee a contestarne il fondamento. La specificità può risultare anche implicitamente dall'intero atto, purché in modo univoco, ma non può mancare un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello non può limitarsi a ripetere le difese già svolte in primo grado: deve spiegare perché le motivazioni della sentenza sono errate.
- Per evitare l'inammissibilità, occorre collegare ogni motivo di appello a una specifica statuizione o argomentazione della sentenza impugnata, indicando le contrarie ragioni di fatto e di diritto.
- Non è richiesta una formulazione eccessivamente formalistica o tecnicamente rigorosa, ma l'atto deve contenere una critica chiara, concreta e univoca al percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice.
- Anche quando si impugna integralmente la sentenza, è necessario confrontarsi con le singole ragioni che la sorreggono, poiché le statuizioni non sono separabili dalla motivazione che le giustifica.
- La riproposizione delle domande e delle argomentazioni originarie può essere utile solo se accompagnata dalla spiegazione del motivo per cui il giudice di primo grado le ha erroneamente respinte.
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