Cassazione Penale, Sentenza n. 642/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per vizi di motivazione e travisamento della prova: Ciro e Nicola hanno contestato l'affermazione di responsabilità per tentato omicidio (artt. 56, 575 c.p.), la sussistenza della premeditazione e l'applicazione dell'aggravante dell'art. 416‑bis.1 c.p. (metodo mafioso), sostenendo che le conversazioni intercettate sarebbero state lette in modo errato e che l'azione era una reazione o una preordinazione non idonea alla premeditazione; Napolitano ha dedotto il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno (art. 62 n.6 c.p.), il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti e l'errata qualificazione del concorso materiale tra detenzione e porto di arma (assorbimento); Monti ha dedotto vizio motivazionale ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La difesa di alcuni ricorrenti ha inoltre lamentato travisamento delle intercettazioni e richiesta di nuova valutazione probatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di Ciro Minieri, Nicola Minieri e Antonio Napolitano, confermando le condanne e le pene inflitte in primo grado (Ciro: 11 anni e 4 mesi; Nicola: 11 anni e 4 mesi; Cristian: 8 anni e 4 mesi; Napolitano: 3 anni e 8 mesi e euro 1.200,00), ha escluso i vizi prospettati con riguardo al travisamento della prova, ha ritenuto legittima la valutazione delle intercettazioni e la qualificazione della condotta come dotata di premeditazione e di modalità evocative del "metodo mafioso"; ha inoltre respinto le richieste di riconoscimento delle attenuanti avanzate da Napolitano (risarcimento ritenuto insufficiente e attenuanti generiche non prevalenti) e ha confermato la non assorbibilità, nel caso concreto, del reato di detenzione nell'illecito porto di arma. Il ricorso di Cristian Monti è stato dichiarato inammissibile per carenza dei requisiti formali (atto sottoscritto dall'imputato e non da difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione), con condanna al pagamento delle spese e ammenda di euro 3.000,00. Tutti i ricorrenti rigettati sono stati condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 575 c.p.
Articolo relativo al delitto di omicidio; la Corte ha valutato le condotte e le intercettazioni per accertare l'elemento soggettivo e la volontà omicidiaria dei ricorrenti come coerente con le prove.
art. 56 c.p.
Principio della punibilità del tentativo: la Corte ha ritenuto integrato il tentativo di delitto nel caso concreto in relazione alle condotte accertate.
art. 628 c.p.
Norma sulla rapina: richiamata nelle imputazioni; la Corte ha valutato il risarcimento del danno anche alla luce del carattere integrale richiesto per l'attenuante specialmente nel delitto di rapina.
art. 416‑bis.1 c.p.
Aggravante per utilizzo del "metodo mafioso": la Corte ha ritenuto che le modalità esecutive (violenza, organizzazione "a schiaccianoci", intento intimidatorio e capacità di controllo del territorio) fossero idonee a evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso.
art. 62 n.6 c.p.
Circostanza attenuante del risarcimento del danno: la Corte ha ritenuto che l'offerta risarcitoria (1.500 euro) fosse incongrua rispetto al danno accertato (circa 31.250 euro) e insufficiente a provare integralità e ravvedimento, con esclusione dell'attenuante.
art. 62‑bis c.p.
Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha esercitato il suo apprezzamento discrezionale (art. 132 e 133 c.p.) e ha giustificato il diniego per prevalenza delle aggravanti in relazione alla gravità dei fatti.
art. 613 c.p.p.
Prevede l'obbligo, a pena di inammissibilità, che il ricorso in Cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale: il ricorso di Monti è stato dichiarato inammissibile per mancata sottoscrizione propria del difensore.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna per spese e ammende per i ricorsi inammissibili; la Corte ha irrogato ammenda di euro 3.000 a Monti per la carenza colpevole che ha determinato l'inammissibilità.
art. 606 lett. e) c.p.p.
Ambito di sindacato della Cassazione sulla motivazione: la Corte ha ribadito che il controllo è limitato alla verifica della coerenza logica e dell'adeguata esposizione delle ragioni del giudice di merito, non alla rivalutazione delle prove.
Massime di principio
- La Cassazione non riconsidera il merito delle valutazioni probatorie: può censurare il travisamento della prova solo se emerge un errore percettivo decisivo (fatti indicati come esistenti quando non lo sono o viceversa) e non per una diversa interpretazione delle stesse prove.
- Per riconoscere la premeditazione occorrono elementi concreti di pianificazione, reperimento preventivo di mezzi e schema operativo stabile; la mera preordinazione non è sufficiente se non è sorretta da tali elementi.
- L'aggravante dell'uso del "metodo mafioso" si applica quando le modalità esecutive della condotta sono tali da evocare una forza intimidatrice e capacità di controllo del territorio, anche se gli autori non fanno formalmente parte di un'associazione mafiosa.
- L'attenuante del risarcimento del danno nel reato di rapina richiede un risarcimento effettivamente integrale rispetto sia al danno patrimoniale sia a quello fisico/morale; somme simboliche o chiaramente insufficienti possono essere ritenute inidonee.
- Il reato di porto abusivo di arma assorbe quello di detenzione solo se la detenzione inizia contestualmente al porto e non vi sia prova di una precedente detenzione; l'onere di allegare elementi contrari grava sull'imputato.
- In Cassazione gli atti devono rispettare i requisiti formali (sottoscrizione da parte di difensore iscritto all'albo speciale): l'inosservanza comporta inammissibilità e possibili sanzioni pecuniarie.
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