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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27157/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Avdic impugnava la conferma della condanna per estorsione (art. 629 c.p.) sostenendo che la motivazione dei giudici di merito era omessa, illogica e travisata con riferimento al contenuto di registrazioni audio prodotte dalla parte offesa. In particolare deduceva che alcune registrazioni del 3/8/2020 (tra cui i file denominati "allegato 56" e "Renato 03 08 2020 consegna") proverebbero che Pierfederici aveva incaricato e pagato Avdic come mediatore e non subìto minacce: citava frasi come "facciamo dopo i conti", "Io ti sto pagando per una prestazione... tu devi portarmi 125.000 euro" e segnala che non vi sarebbero riscontri alle asserite intimidazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure sollevate fossero, in larga parte, una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio (in particolare delle registrazioni audio) preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in presenza di doppia conformità delle decisioni di merito (Tribunale e Corte d'appello concordi), il sindacato di Cassazione sul travisamento della prova è più restrittivo. La Corte ha considerato la motivazione dei giudici di merito adeguata, con analisi complessiva delle prove e con specifico richiamo a passaggi delle registrazioni che dimostrerebbero atteggiamenti minacciosi dell'imputato, oltre ai riscontri documentali sul rapporto con il debitore Fontana. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 629

    Norma descrittiva del reato di estorsione; la condotta contestata (costrizione con minaccia e allusioni sulle abitudini dei figli per ottenere denaro) è stata ritenuta sussistente dai giudici di merito e confermata in Cassazione.

  • Codice penale, art. 81 comma 2

    Rinvio usato in sentenza di merito per determinare il cumulo/contesto di responsabilità penale; menzionato nell'intestazione della fattispecie contestata.

  • Codice di procedura penale, art. 606 lett. e)

    Motivo di impugnazione relativo a omessa o illogica motivazione e travisamento della prova; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili perché miravano a una diversa valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità salvo i casi tassativi previsti dalla giurisprudenza.

  • Codice di procedura penale, art. 125

    Norma richiamata in relazione all'acquisizione e valutazione delle registrazioni; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito si siano confrontati con il materiale probatorio rilevante e che non sussista omissione tale da inficiare la decisione.

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Attiene alla valutazione della prova documentale; la Corte ha ritenuto infondate le censure che chiedevano di sovvertire la valutazione dei riscontri documentali e delle registrazioni.

  • Codice di procedura penale, art. 530 comma 3

    Riferimento usato dalla difesa nella critica ai riscontri della querela; la Corte ha respinto la doglianza ritenendo non configurabile il vizio denunciato in sede di legittimità.

  • Codice di procedura penale, art. 616 comma 1

    Norma invocata per la condanna alle spese e all'ammenda in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte nella pronuncia di condanna alle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può svolgere un sindacato di merito che comporti una nuova valutazione delle prove: i motivi che in realtà chiedono la riconsiderazione della attendibilità o della portata probatoria di registrazioni o documenti sono, di regola, inammissibili.
  • La 'doppia conformità' tra primo grado e appello limita ulteriormente la possibilità di dedurre il travisamento della prova in Cassazione; il giudice di legittimità interviene solo se emerge un travisamento macroscopico o una manifesta incongruenza tra motivazione e compendio probatorio.
  • Non è necessario che il giudice di merito commenti dettagliatamente ogni singolo elemento probatorio: una valutazione globale e logica che dimostri di aver tenuto presente i fatti decisivi è sufficiente; le argomentazioni difensive incompatibili con la decisione possono essere ritenute implicitamente superate.
  • Per contestare in Cassazione la valutazione della credibilità della persona offesa è necessario indicare vizi di motivazione chiari o allegare gli atti essenziali (principio di autosufficienza): deduzioni generiche o non corredate dai documenti non sono idonee.
  • Le registrazioni ambientali o telefoniche, se prodotte in dibattimento, possono assumere valenza probatoria ma la loro interpretazione è questione di merito: estrapolare singoli passaggi per proporre una diversa lettura non equivale a dimostrare omissione o travisamento idoneo a fondare il ricorso in Cassazione.
  • Le minacce possono essere anche 'larvate' o indirette; la valutazione della loro idoneità a coartare la volontà della vittima dipende dal contesto, dalla personalità dell'agente e dalle condizioni ambientali e costituisce valutazione di fatto riservata al giudice del merito.

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