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Sentenza

Sentenza n. 12511/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del 1° ottobre 2024 n. -OMISSIS- RG n. -OMISSIS-, Tribunale di -OMISSIS-. lavoro, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202514882

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il pagamento di ferie non godute e dei relativi interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al pagamento delle ferie non godute relative agli anni 2020-2021 e 2021-2022, per complessivi 53,34 giorni, oltre agli interessi legali dalla maturazione al saldo. La pronuncia era stata notificata al Ministero il 17 febbraio 2025 e il relativo passaggio in giudicato era stato certificato il 21 ottobre 2025. La ricorrente ha rappresentato che l'amministrazione non aveva dato esecuzione alla decisione, neppure parzialmente, chiedendo l'accertamento dell'inottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza contestare i fatti né fornire elementi comprovanti l'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero sulla base dell'inerzia amministrativa e dell'assenza di qualsiasi prova dell'avvenuto pagamento. Ha ritenuto non contestati i fatti rappresentati dalla ricorrente, poiché il Ministero, pur costituito, non ha svolto difese. Il giudice ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza passata in giudicato, provvedendo al pagamento delle somme relative a 53,34 giorni di ferie non godute, oltre agli interessi legali, nonché di € 150,00 per il contributo unificato del giudizio di ottemperanza, sempre che tali somme non fossero già state corrisposte. Il termine assegnato è di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. In caso di perdurante inerzia, il TAR ha disposto l'insediamento, su istanza di parte, del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, entro gli ulteriori trenta giorni, senza compenso e con facoltà di delega. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 1.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di verificare l'esecuzione del giudicato, ordinare all'amministrazione di provvedere e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Individua nella verifica dell'esatta esecuzione del giudicato uno degli oggetti della cognizione del giudice amministrativo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è diretto a far conseguire al ricorrente vittorioso il risultato pratico riconosciutogli da una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato e non attuato dall'amministrazione.
  • L'amministrazione è tenuta a eseguire il giudicato senza poter opporre ragioni di opportunità amministrativa, ordine pubblico, difficoltà pratiche o difficoltà economico-finanziarie; non dispone di discrezionalità sull'an e sul quando dell'adempimento, ma soltanto, entro i limiti del giudicato, sulle modalità esecutive.
  • La mancata contestazione, da parte dell'amministrazione costituita, dei fatti dedotti dal ricorrente e l'assenza di elementi comprovanti l'adempimento consentono di accertare l'inottemperanza al giudicato.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è legittima la nomina preventiva di un commissario ad acta, con indicazione del termine per l'esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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