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Sentenza

Sentenza n. 20/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della deliberazione del Consiglio comunale n. 149 del 13 ottobre 2003, conosciuta in data 17 ottobre 2022, limitatamente alla parte in cui il Comune di Terni ha inserito il compendio immobiliare di proprietà del ricorrente nell’elenco degli immobili sparsi sul territorio, ai sensi dell’articolo 8, comma 8, della legge regionale n. 53 del 1974; - degli articoli 6, 7, 9 e 10 delle norme tecniche di attuazione approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 149 del 2003, limitatamente alla parte in cui debbano interpretarsi nel senso di ritenere l’immobile dell’odierno ricorrente riconducibile alle categorie di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 53 del 1974 e in ogni parte in cui debbano essere interpretate nel senso di lesivo per l’odierno ricorrente, inclusa la norma che esclude gli interventi di ristrutturazione edilizia sul fabbricato dell’odierno ricorrente; quanto ai motivi aggiunti depositati il 3 giugno 2025: - della relazione del Comune di Terni depositata il 28 marzo 2025; - della deliberazione del Consiglio comunale n. 307 del 15 febbraio 2008, limitatamente alla parte in cui conferma l’inserimento del bene di proprietà del ricorrente nella catalogazione dei “beni sparsi”; - dell’articolo 98 delle NTA e della zonizzazione Ea2(124) del PRG approvato con la deliberazione n. 307 del 2008, limitatamente alla parte in cui interessano la proprietà del ricorrente.

Giustizia amministrativa202200642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: classificazione del fabbricato tra i beni culturali sparsi e disciplina urbanistica delle trasformazioni ammissibili contenuta negli strumenti urbanistici comunali del 2003 e del 2008

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione consiliare del 2003, nella parte in cui il proprio fabbricato rurale era stato inserito nell'elenco degli immobili sparsi costituenti beni culturali, nonché le relative norme tecniche di attuazione. Ha dedotto la violazione dell'articolo 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; la violazione della legge regionale umbra n. 53/1974, assumendo che l'immobile non rientrasse nelle tipologie edilizie previste e non possedesse caratteristiche storiche, artistiche, culturali o demoetnoantropologiche; il travisamento e l'illogicità della classificazione, anche per la presenza di rimaneggiamenti successivi; nonché l'illegittimità della disciplina che escludeva gli interventi di ristrutturazione edilizia, per contrasto con gli articoli 3 e 42 della Costituzione. Dopo l'acquisizione di una relazione comunale, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti contro la relazione, contro la deliberazione consiliare del 2008 e contro l'articolo 98 delle NTA e la zonizzazione Ea2(124), deducendo l'illegittimità derivata dal provvedimento del 2003, la motivazione postuma e vizi di travisamento, illogicità e violazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 53/1974.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo perché la disciplina del 2003 era stata integralmente superata e sostituita dal nuovo PRG approvato nel 2008, che aveva nuovamente individuato l'immobile con il codice Ea2(124) e lo aveva assoggettato all'articolo 98 delle NTA. Il ricorrente non aveva quindi più interesse, già al momento della proposizione del ricorso, a contestare l'atto del 2003, ormai privo di efficacia lesiva attuale. Il Collegio ha escluso che il PRG del 2008 avesse natura meramente confermativa, ritenendo che la nuova pianificazione avesse novato le precedenti previsioni e impedito qualsiasi effetto caducante dell'eventuale annullamento dell'atto del 2003. I motivi aggiunti contro il PRG del 2008 sono stati dichiarati irricevibili per tardività: la classificazione dell'immobile e la disciplina delle trasformazioni ammissibili producevano un effetto conformativo immediato sul diritto di proprietà, imponendo l'impugnazione entro il termine decorrente dalla pubblicazione del piano, avvenuta nel 2009. La contestazione della relazione comunale è stata dichiarata improcedibile per carenza di interesse e comunque inammissibile, poiché la relazione era stata redatta in esecuzione di un ordine istruttorio del TAR e non aveva autonoma efficacia lesiva. Le spese sono state parzialmente compensate, con condanna del ricorrente al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori, in favore del Comune.

Norme richiamate

  • art. 6 l.r. Umbria n. 53/1974

    Gli interventi sugli immobili sparsi nel territorio, come castelli, torri, ville, abbazie, casolari tipici, qualora, a giudizio del Comune competente per territorio, abbiano caratteristiche, ai sensi delle vigenti leggi in materia, per essere considerati beni culturali, debbono essere soltanto di consolidamento o di restauro (...)

    La norma individuava il regime degli interventi sugli immobili sparsi qualificabili come beni culturali, limitandoli al consolidamento o al restauro.

  • art. 8, comma 8, l.r. Umbria n. 53/1974

    individuazione da parte del Consiglio comunale degli immobili sparsi nel territorio, costituenti beni culturali ai sensi dell'articolo 6

    Attribuiva al Consiglio comunale il compito di individuare gli immobili sparsi costituenti beni culturali.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il ricorrente lo ha invocato per sostenere l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, ma il TAR non ha esaminato nel merito la censura, avendo definito il giudizio per ragioni processuali.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare irricevibili, in quanto tardivi, i motivi aggiunti diretti contro la disciplina urbanistica del 2008.

  • art. 98 NTA del PRG approvato nel 2008

    Costituiva la disciplina urbanistica vigente applicabile al fabbricato classificato con il codice Ea2(124).

Massime di principio

  • Quando una nuova disciplina urbanistica sostituisce integralmente quella precedente, l'approvazione del nuovo strumento determina il superamento e la novazione delle precedenti previsioni, anche se il nuovo piano ne riproduce il contenuto; viene quindi meno l'interesse a impugnare autonomamente la disciplina previgente e l'eventuale annullamento di quest'ultima non produce automaticamente effetti caducanti sul nuovo piano.
  • Le prescrizioni urbanistiche che individuano immediatamente la classificazione di un immobile e limitano le trasformazioni edilizie consentite producono un effetto conformativo diretto sul diritto di proprietà e devono essere impugnate entro il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione dello strumento urbanistico.
  • Le norme tecniche di attuazione non sono necessariamente impugnabili soltanto con l'atto applicativo: quando le loro prescrizioni sono strettamente collegate alla classificazione urbanistica dell'immobile e determinano immediatamente le potenzialità d'uso e trasformazione del bene, la lesione è attuale e impone l'impugnazione immediata del piano.
  • Una relazione depositata dall'amministrazione in esecuzione di un ordine istruttorio del giudice, priva di autonoma efficacia provvedimentale e lesiva, non costituisce un atto autonomamente impugnabile; la sua contestazione è priva di interesse e inammissibile.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneeTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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