Cassazione Penale, Sentenza n. 20150/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere applicata a Costa per reati connessi al traffico di stupefacenti e all'associazione finalizzata al traffico aggravata dalla finalita' di agevolare l'associazione mafiosa (art. 74 d.P.R. 309/1990 aggravato ex art. 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente contestava la manifesta illogicita' e la contraddittorieta' della motivazione in relazione alla sussistenza della gravita' indiziaria: in particolare sosteneva che la posizione del presunto reggente Calvaruso era stata ritenuta priva di gravi indizi in sede di riesame e che Francesco Duecento avrebbe avuto un ruolo marginale, per cui non sarebbe fondato ritenere costituita un'associazione rilevante ai sensi dell'art. 74. Denunciava altresi' violazione di legge per l'applicazione dell'aggravante teleologica ex art. 416-bis.1 e per l'operativita' della doppia presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. Sono stati articolati due motivi principali e due motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi infondati, osservando che l'ordinanza impugnata e l'ordinanza di riesame sono motivate in modo congruo e logico: la gravita' indiziaria e' stata dimostrata con atti captativi, servizi di polizia giudiziaria e sequestri di stupefacente, nonche' dalla funzione esecutiva e di gestione del deposito svolta da Francesco Duecento in favore dell'organizzazione. La Corte ha inoltre ritenuto non manifestamente illogica la conferma della qualificazione associativa nonostante l'assenza di gravi indizi specifici per Calvaruso, valorizzando il ruolo di altri soggetti (in particolare Giovanni/Angelo Caruso) e la finalita' agevolativa verso il mandamento mafioso, con conseguente corretta applicazione dell'aggravante teleologica ex art. 416-bis.1 e dell'operativita' della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. Il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e la decisione e' stata trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. per gli adempimenti previsti.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Riferimento alla fattispecie di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria per un'associazione composta da almeno tre soggetti (Costa, Caruso, Duecento) sulla base di elementi probatori e sequestri.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante teleologica per i delitti di traffico di stupefacenti commessi al fine di agevolare l'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante in presenza dell'elemento finalistico consistente nel sostegno al mandamento mafioso.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Riferimento ai delitti di traffico di stupefacenti (determinazione delle condotte relative a hashish e cocaina); la decisione valorizza il sequestro degli ingenti quantitativi come elemento probatorio rilevante.
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato; impiegato per qualificare partecipazioni alle condotte contestate.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Disciplina della prova delle esigenze cautelari e della necessita' della misura; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della cosiddetta doppia presunzione relativa (esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere) alla fattispecie, considerati gli elementi probatori.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme sui motivi di cassazione riguardanti vizi di motivazione (illogicita' e contraddittorieta') e violazione di legge; la Corte ha ritenuto che le censure non avessero efficacia rispetto alla motivazione del giudice di merito.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Ammissione di motivi nuovi in cassazione; i motivi nuovi si sono limitati a chiarire quanto gia' dedotto e non hanno modificato l'esito.
art. 94, comma 1-ter, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen.
Obbligo di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la cassazione non determina la rimessione in liberta'; la Corte ha disposto la trasmissione per gli adempimenti conseguenti.
art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen.
Richiamo procedurale relativo ai limiti della motivazione in sentenza/ordinanza; utilizzato per delimitare l'enunciazione dei motivi nella decisione.
Massime di principio
- La sussistenza di gravita' indiziaria per un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti puo' essere confermata anche se non tutti i presunti capi o reggenti risultano singolarmente gravemente indiziati, quando la complessiva catena funzionale e i riscontri probatori (captazioni, sequestri, gestione di depositi) mostrino un'attivita' organizzata e autonoma di piu' soggetti.
- L'aggravante teleologica ex art. 416-bis.1 c.p. si applica quando e' dimostrato che il traffico di stupefacenti aveva come scopo l'agevolazione di un'associazione mafiosa (es. sostentamento o rafforzamento del mandamento); non e' necessario che tutti i singoli partecipanti siano indicati come membri della mafia, purché la finalita' sia rinvenibile nei fatti.
- Le censure di manifesta illogicita' o contraddittorieta' richiedono un esame complessivo della motivazione: non basta isolare lacune apparenti se la motivazione, considerata nel suo insieme, fornisce elementi logici idonei a sostenere la decisione.
- La doppia presunzione cautelare (art. 275, comma 3, c.p.p.) puo' trovare applicazione quando gli indizi e le esigenze di reato e di prevenzione risultano dimostrati dalla gravita' indiziaria e dalla natura della condotta; il ricorrente deve dimostrare specificamente l'assenza di tali requisiti, non limitarsi ad affermarla in via generale.
- In impugnazioni in Cassazione, i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, c.p.p. sono ammissibili ma la loro efficacia dipende dall'apporto di elementi nuovi e dalla capacita' di incidere sull'esito di fatto o di diritto; semplici chiarimenti dei motivi di merito raramente determinano accoglimento.
- Per contestare con successo una qualificazione associativa e' utile dimostrare l'assenza di una pluralita organizzata e di ruoli stabili attraverso un quadro probatorio concreto (assenza di ruoli esecutivi, occasionalita' delle condotte, mancanza di infrastrutture come depositi o flussi continuativi di stupefacente).
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