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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29081/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revocazione dell'ordinanza con cui la Corte di cassazione aveva rigettato il precedente ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello, sentenza che aveva confermato il rigetto della domanda diretta a ottenere la retrodatazione della decorrenza della pensione di anzianità. Nel nuovo procedimento ha dedotto che la Corte, nel provvedimento impugnato, lo aveva condannato alla rifusione delle spese di lite senza considerare la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese per limiti reddituali, da lui già contenuta nel ricorso originario e documentata agli atti ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. L'INPS ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rilevato che la dichiarazione di esenzione per limiti reddituali era effettivamente presente agli atti e che, quindi, il ricorrente non era tenuto al pagamento delle spese della lite. Ha però qualificato la domanda formalmente proposta come revocazione come istanza di correzione di errore materiale, ritenendo che l'omessa considerazione della dichiarazione di esenzione costituisse una mera disattenzione emendabile con gli artt. 287 e 288 c.p.c. In accoglimento dell'istanza, ha disposto la correzione dell'ordinanza precedente sia nella parte motiva sia nel dispositivo, sostituendo la condanna alle spese con l'affermazione che la parte non era tenuta al pagamento delle spese. Non ha provveduto sulle spese del presente procedimento riqualificato.

Norme richiamate

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    La dichiarazione di esenzione per limiti reddituali, resa nelle forme previste, comporta che la parte non sia tenuta al pagamento delle spese di lite; la statuizione sulle spese assume contenuto sostanzialmente obbligato e predeterminato.

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    Sono il rimedio esperibile per emendare l'omessa considerazione della dichiarazione di esenzione per limiti reddituali, trattandosi di errore materiale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta del relatore comunicata alle parti nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • Quando una parte abbia tempestivamente reso la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite per motivi reddituali nelle forme di legge, il giudice deve tenerne conto nella regolazione delle spese.
  • L'omessa considerazione della dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, non con il rimedio della revocazione.
  • Se la statuizione sulle spese è vincolata dalla presenza della dichiarazione di esenzione, la correzione può investire tanto la motivazione quanto il dispositivo della decisione.
  • La riqualificazione del mezzo di impugnazione è consentita quando il contenuto sostanziale della domanda corrisponde alla correzione di un errore materiale del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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