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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26551/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società e ritualmente comunicata all'Agenzia, dichiarando l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha disposto la compensazione delle spese processuali. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la pronuncia non era di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società, quale autoproduttrice di energia elettrica, aveva impugnato un avviso di pagamento relativo alle accise per gli anni d'imposta 2009-2013, con cui l'amministrazione finanziaria contestava l'illegittima applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504/1995. La contestazione riguardava in particolare l'energia ceduta e consumata dalle imprese consorziate: per l'ufficio, tali soggetti erano consumatori finali distinti dall'autoproduttrice, sicché il beneficio non era applicabile. Dopo un primo accoglimento in primo grado e un rigetto dell'appello, la decisione di secondo grado era stata cassata con rinvio; il giudice del rinvio aveva poi accolto l'appello dell'Agenzia, escludendo la qualifica di autoproduttore/autoconsumatore delle consorziate e ritenendo non estensibile la disciplina del d.lgs. n. 79/1999 (decreto Bersani) alla materia tributaria. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, resistiti dall'Agenzia, ma prima dell'adunanza camerale ha depositato atto di rinuncia al ricorso, motivandolo con l'orientamento ormai consolidato della Corte contrario alla tesi dell'autoproduzione e del legittimo affidamento.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    La società invocava l'esenzione fiscale per l'energia elettrica prodotta in proprio; l'amministrazione e il giudice del rinvio hanno escluso che tale esenzione si estendesse all'energia consumata dalle imprese consorziate, perché soggetti diversi dall'autoproduttore.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79

    Le definizioni di autoproduttore contenute nel decreto Bersani sono state ritenute applicabili solo nell'ambito e per gli effetti del medesimo decreto, non anche ai fini tributari relativi alle accise.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79

    È stato richiamato per ribadire che il decreto Bersani attua la direttiva sul mercato interno dell'energia e ha un ambito applicativo settoriale.

  • art. 10, comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212

    L'ufficio è stato ritenuto correttamente operante nel rispetto del principio di affidamento e buona fede, avendo evitato sanzioni e interessi moratori.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso ha determinato l'estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato perché la decisione non è di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che inserisce il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002; non trova applicazione nel caso di estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente comunicata alla controparte, comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., con regolazione delle spese secondo le circostanze del caso.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso non è dovuto quando il processo si estingue per rinuncia.
  • Le definizioni contenute in una disciplina settoriale di diritto dell'energia non sono automaticamente trasponibili nella materia tributaria, se la norma fiscale ha finalità e ambito applicativo autonomi.
  • Ai fini dell'esenzione da accise sull'energia elettrica, il beneficio non si estende automaticamente ai consumi di soggetti distinti dal produttore, quando essi rivestano la qualità di consumatori finali separati dall'autoproduttore.
  • Il principio di affidamento e buona fede del contribuente può giustificare il mancato irrogamento di sanzioni e interessi moratori, ma non determina di per sé l'an della debenza dell'imposta ove manchino i presupposti sostanziali del beneficio fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiTutela del legittimo affidamentoBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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