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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33317/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, la detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza di Messina aveva rigettato l'istanza, formulando una prognosi negativa sull'esito delle misure alternative. Il ricorso deduceva vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avesse omesso di considerare i risultati positivi dell'osservazione della personalità maturati negli ultimi due anni e mezzo presso la casa circondariale di Messina e avesse invece valorizzato episodi negativi più risalenti. La Corte ha rilevato che il giudice di sorveglianza aveva dato conto sia del comportamento più recentemente regolare sia della partecipazione alle attività trattamentali, ma aveva legittimamente fondato il giudizio prognostico negativo sulla pericolosità soggettiva desumibile dalle condanne e dalle pendenze giudiziarie, sui numerosi rapporti disciplinari durante la detenzione, compresi alcuni risalenti agli anni 2024 e 2025, e sulla revoca dell'affidamento terapeutico intervenuta nel 2023. Tali elementi erano stati ritenuti indicativi di un'indole violenta e refrattaria alle regole. Il ricorrente contestava quindi, in sostanza, la valutazione prognostica e il mancato riconoscimento immediato delle misure alternative nonostante gli elementi positivi dell'osservazione carceraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto congrua e priva di aporie motivazionali la decisione del Tribunale di sorveglianza, osservando che la valutazione negativa era coerente con il principio di gradualità nella concessione dei benefici penitenziari. Anche in presenza di elementi positivi, il giudice può ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di ulteriori esperimenti premiali per verificare l'attitudine del detenuto ad adeguarsi alle prescrizioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; nella decisione tale somma è stata determinata equitativamente in 3.000 euro.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Il provvedimento dispone, in caso di diffusione, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, secondo la prescrizione richiamata.

Massime di principio

  • Nella valutazione della concessione di misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza deve formulare una prognosi sul proficuo esito della misura e sull'attitudine del detenuto ad adeguarsi alle prescrizioni, considerando complessivamente la sua pericolosità soggettiva, la storia giudiziaria, la condotta detentiva e gli esiti dell'osservazione della personalità.
  • La valutazione di elementi positivi maturati durante la detenzione non impone necessariamente la concessione immediata di una misura alternativa, se il giudice espone in modo congruo le ragioni per cui ritiene necessario un ulteriore periodo di osservazione o ulteriori esperimenti premiali, in applicazione del principio di gradualità.
  • La motivazione sulla concessione delle misure alternative è immune da censura quando dà conto sia degli elementi favorevoli sia di quelli contrari e spiega perché questi ultimi impediscano, allo stato, una prognosi positiva sul rispetto delle prescrizioni e sull'esito della misura.
  • È manifestamente infondato il ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre alla motivata valutazione prognostica del Tribunale di sorveglianza una diversa lettura degli elementi relativi alla personalità e alla condotta del detenuto.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

Testo integrale

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