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Sentenza

Sentenza n. 10041/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 2015/2025, pubblicata il 18 febbraio 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 29213/2024.

Giustizia amministrativa202514032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva disposto l'accredito del bonus docente di complessivi euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 2015/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare sulla carta elettronica del docente euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 1.500,00. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione. È stata inoltre richiesta la condanna dell'amministrazione all'esecuzione integrale del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In assenza di chiarimenti o indicazioni del Ministero e a fronte dell'allegato inadempimento, il Collegio ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. In sede di ottemperanza non sono più sindacabili i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato; il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza, mediante accredito dell'importo dovuto, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su richiesta della ricorrente entro i successivi 60 giorni. Il TAR ha escluso, allo stato, la condanna al pagamento di penalità di mora, riservandola a un'eventuale successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in considerazione del rilevante numero di analoghi inadempimenti. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 oltre accessori per le spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'amministrazione consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • Cass. 13533/2001

    Secondo il principio richiamato dal TAR, il creditore deve allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore dimostrare l'adempimento o fornire elementi idonei a escluderlo; l'assenza di chiarimenti del Ministero ha quindi sostenuto la fondatezza della domanda di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua regolare notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice può ordinare all'amministrazione inadempiente di dare esecuzione alla decisione entro un termine assegnato.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudicato; il giudice deve limitarsi ad assicurarne l'integrale attuazione.
  • Quando l'amministrazione, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuto adempimento, la domanda di ottemperanza può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di infruttuoso decorso del termine assegnato all'amministrazione.
  • La penalità di mora non costituisce una conseguenza automatica dell'inottemperanza: la sua applicazione può essere riservata a una fase successiva qualora persista l'inadempimento oltre i termini assegnati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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