Cassazione Civile, Ordinanza n. 17973/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, opposto dall'Ufficio, di restituire l'imposta di registro fissa richiesta dalla società su venti avvisi di liquidazione emessi in relazione a un contratto preliminare di compravendita soggetto a IVA, nel quale erano stati previsti acconti prezzo. In appello era stato ritenuto legittimo il diniego di rimborso. In Cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 21, comma 1, d.P.R. 131/1986, sostenendo che l'indicazione del pagamento di acconti prezzo nel preliminare non integra una disposizione autonoma e non può essere assoggettata a tassazione distinta rispetto al contratto preliminare; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 10 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 131/1986, sostenendo che la norma consente un'ulteriore imposta solo per la caparra confirmatoria o per acconti non soggetti a IVA, mentre nel caso di acconti già soggetti a IVA non sarebbe dovuta alcuna ulteriore imposta di registro. La società ha inoltre richiamato il meccanismo di imputazione dell'imposta pagata al definitivo e il principio di alternatività IVA/registro.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che il pagamento di un acconto prezzo previsto nel preliminare non deriva necessariamente, per intrinseca natura, dall'obbligazione di concludere il definitivo e costituisce quindi una disposizione autonoma ai sensi dell'art. 21, comma 1, d.P.R. 131/1986, soggetta a distinta tassazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che la nota all'art. 10 della Tariffa disciplina la tassazione delle clausole del preliminare che prevedono caparra confirmatoria o acconti prezzo non soggetti a IVA, prevedendo la tassazione proporzionale o fissa secondo i casi e l'imputazione dell'imposta al definitivo; se invece gli acconti sono soggetti a IVA, resta ferma la loro rilevanza ai fini dell'imposta di registro secondo il principio di alternatività di cui all'art. 40 d.P.R. 131/1986, con tassazione in misura fissa del preliminare. La Corte ha quindi confermato la legittimità del diniego di rimborso e ha condannato la ricorrente alle spese, dando atto anche dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma richiamata come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nei due motivi di ricorso
art. 21, comma 1, d.P.R. 131/1986
"Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto."
le disposizioni contenute in un atto sono tassate separatamente solo quando non vi sia una derivazione necessaria e oggettiva tra esse; l'acconto prezzo pattuito nel preliminare è disposizione autonoma
art. 10 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 131/1986
"se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica il precedente art. 6; se prevede il pagamento di acconti prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 40 del testo unico si applica il precedente art. 9. In entrambi i casi l'imposta pagata è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo"
disciplina la tassazione autonoma delle clausole del preliminare relative a caparra confirmatoria e acconti non soggetti a IVA, con imputazione dell'imposta al definitivo; non esclude la tassazione fissa del preliminare per acconti soggetti a IVA
art. 6, comma 4, d.P.R. 633/1972
il pagamento, anche parziale, del corrispettivo di una cessione di beni prima dell'effetto traslativo comporta l'immediato assoggettamento a IVA dell'acconto
art. 40 d.P.R. 131/1986
richiamato per il principio di alternatività IVA/registro, secondo cui gli atti e le operazioni soggetti a IVA scontano l'imposta di registro secondo il relativo regime
art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 131/1986
richiamato per la tassazione proporzionale degli acconti prezzo non soggetti a IVA
art. 6 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 131/1986
richiamato per l'aliquota applicabile alla caparra confirmatoria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel preliminare di compravendita, la clausola con cui le parti prevedono il pagamento di un acconto prezzo integra una disposizione autonoma rispetto all'obbligo di stipulare il definitivo, perché non deriva necessariamente, per intrinseca natura, dalla promessa di vendita.
- Ai fini dell'art. 21 d.P.R. 131/1986, la connessione rilevante tra disposizioni non può fondarsi sulla sola volontà delle parti, ma richiede una concatenazione logica e giuridica necessaria imposta dalla natura del rapporto.
- La nota all'art. 10 della Tariffa, parte I, d.P.R. 131/1986 disciplina la tassazione di caparre confirmatorie e di acconti prezzo non soggetti a IVA, prevedendo la tassazione dell'atto al momento del preliminare e l'imputazione dell'imposta al definitivo.
- Quando l'acconto prezzo è già soggetto a IVA, opera il principio di alternatività IVA/registro: l'acconto rileva ai fini IVA, mentre il preliminare resta soggetto a imposta di registro in misura fissa, senza che trovi applicazione la tassazione proporzionale prevista per gli acconti non soggetti a IVA.
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