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Sentenza

Sentenza n. 7336/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione prima) n. 876/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202401189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaaltro

Atto impugnato: sentenza del TAR Sardegna, Sez. I, n. 876/2023, che aveva accertato l'obbligo di stipulare le convenzioni ex art. 35 l. 865/1971 e condannato AREA a corrispondere al Comune € 329.318,06, oltre IVA sulle opere a scomputo e interessi, per i costi di acquisizione delle aree e delle urbanizzazioni del PEEP “Is Scraponi”

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

AREA ha appellato la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto al Comune il diritto al rimborso di € 329.318,06. Ha contestato la CTU recepita dal TAR, sostenendo che la stima fosse insufficientemente motivata, basata in modo sostanziale su una perizia svolta in un diverso giudizio e priva di autonome verifiche del mercato e di adeguata indicazione delle fonti. Ha inoltre dedotto che il costo imputabile all'ente attuatore dovesse corrispondere a quello che sarebbe derivato da procedure espropriative regolarmente concluse, senza trasferire su AREA i maggiori oneri originati dal ritardo e dalle successive cessioni bonarie. Ha chiesto la rideterminazione del dovuto sulla base della verificazione disposta in appello, che aveva stimato il costo teorico in € 295.159,07, nonché la restituzione delle somme pagate in eccedenza; ha infine contestato la propria condanna alle spese della CTU di primo grado. Il Comune ha contestato la verificazione, in particolare per l'esclusione delle proroghe legislative dei termini di occupazione.

La decisione

L'appello è respinto. Il Consiglio di Stato ritiene non condivisibile la verificazione nella parte in cui ha calcolato il costo teorico assumendo come termine il quinquennio originario e ignorando le proroghe legislative vigenti all'epoca. L'espressione “procedure regolarmente concluse” contenuta nel quesito va riferita all'intero quadro normativo applicabile, comprese le proroghe automatiche delle occupazioni in corso: il termine relativo alle occupazioni derivanti dal decreto n. 1754/1980 era il 12 dicembre 1986, anziché il 10 dicembre 1985, e quello relativo al decreto n. 7976/1982 era il 20 gennaio 1991, anziché il 20 gennaio 1988. Il riferimento a date anteriori ha inciso sulla stima dei valori delle aree e delle indennità correlate; applicando coerentemente la rivalutazione FOI alle date corrette, il costo complessivo risulterebbe ragionevolmente vicino a € 330.000 e sostanzialmente coerente con i € 329.318,06 riconosciuti dal TAR. La verificazione è quindi disattesa sul punto decisivo e la statuizione economica di primo grado resta ferma. Le spese del grado sono compensate; quelle della verificazione sono poste per metà a carico di ciascuna parte, da liquidarsi con separato decreto. La sentenza di primo grado è confermata quanto all'esito dell'appello.

Norme richiamate

  • art. 20 l. 865/1971

    Il verificatore ha espressamente respinto questa impostazione assumendo che il quesito posto dal Consiglio di Stato imponesse di considerare esclusivamente il termine quinquennale originario previsto dall'art. 20 della legge n. 865/1971 e di prescindere dalle successive proroghe legislative.

    Il termine quinquennale originario non può essere applicato isolatamente nella ricostruzione controfattuale: il termine rilevante deve essere individuato considerando anche le proroghe legislative vigenti nel periodo.

  • D.L. 22 dicembre 1984, n. 901, convertito nella l. 1° marzo 1985, n. 42

    Tali disposizioni erano pienamente vigenti prima della scadenza dei rispettivi termini e operavano automaticamente sui procedimenti in corso.

    La proroga legislativa della durata delle occupazioni in corso opera automaticamente e deve essere inclusa nella ricostruzione del termine entro il quale la procedura espropriativa avrebbe potuto regolarmente concludersi.

  • D.L. 29 dicembre 1987, n. 534, convertito nella l. 29 febbraio 1988, n. 47

    Tali disposizioni erano pienamente vigenti prima della scadenza dei rispettivi termini e operavano automaticamente sui procedimenti in corso.

    La proroga legislativa delle occupazioni ancora pendenti opera automaticamente e deve essere inclusa nella ricostruzione controfattuale dei termini espropriativi.

Massime di principio

  • Quando una verificazione deve stimare il costo che sarebbe derivato dalla regolare conclusione di una procedura espropriativa, la regolarità va ricostruita alla luce dell'intero ordinamento vigente nel periodo considerato, comprese le proroghe legislative dei termini di efficacia delle occupazioni applicabili ai procedimenti in corso.
  • La determinazione controfattuale del costo di un'espropriazione non può basarsi su scadenze anteriori a quelle risultanti dalle proroghe normative applicabili: le date di riferimento incidono sulla stima dei valori delle aree e impongono di ricalcolare coerentemente anche le indennità di occupazione e gli interessi.

Come è indicizzato

MaterieRegioni e rapporti tra livelli di governo
RamiEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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