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Sentenza

Sentenza n. 1413/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio della Carta del docente per € 2.000

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 167/2023 del Tribunale di Mantova, pubblicata il 20 luglio 2023 e notificata al Ministero il 23 gennaio 2024. La pronuncia aveva dichiarato il diritto della ricorrente al beneficio economico annuo di € 500 e condannato il Ministero a mettere a sua disposizione, tramite la Carta elettronica, € 2.000. A seguito del ricorso per ottemperanza, notificato il 17 aprile 2026, il Ministero ha riferito che il 19 maggio 2026 l’importo era stato accreditato nel borsellino elettronico. La ricorrente ha confermato il pagamento e ha chiesto la rifusione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e il rimborso del contributo unificato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la pretesa azionata in ottemperanza era stata integralmente soddisfatta in via amministrativa. Ha ritenuto la pretesa originaria incontestatamente fondata e, applicando il principio della soccombenza virtuale, ha posto a carico del Ministero i cinque sesti delle spese, liquidate in € 500 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario; ha compensato la restante parte considerando il comportamento collaborativo sopravvenuto dell’Amministrazione e il tempo intercorso tra la pubblicazione e la notifica della sentenza, la proposizione del ricorso e il pagamento. Ha inoltre disposto il rimborso del contributo unificato, ove effettivamente versato. Nel determinare le spese ha considerato la serialità dei ricorsi analoghi patrocinati dal medesimo difensore e la conseguente standardizzazione e ripartizione dell’impegno professionale.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, notificato in data 17.4.2026, la parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 167/2023, pubblicata il 20.7.2023 e notificata all’Amministrazione il 23.1.2024

    Le disposizioni disciplinano l’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    In ragione di quanto sopra, pertanto, si deve ritenere che la domanda proposta in giudizio abbia trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..

    Quando la pretesa dedotta in giudizio è integralmente soddisfatta dall’Amministrazione durante il processo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

  • art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

    In tal senso, rileva altresì l’art. 4, comma 2, del DM 55/2014, che prevede l’adeguamento del compenso in presenza di posizioni processuali identiche, stabilendo incrementi progressivi contenuti per ciascun soggetto oltre il primo.

    Nel liquidare il compenso, la disposizione consente di considerare le posizioni processuali identiche e l’incremento limitato dell’impegno professionale per ciascun soggetto ulteriore; il TAR richiama tale criterio anche a sostegno della congruità della liquidazione nei giudizi seriali.

Massime di principio

  • Se la pretesa azionata in ottemperanza viene integralmente soddisfatta dall’Amministrazione nel corso del giudizio, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • In caso di adempimento tardivo intervenuto durante il giudizio di ottemperanza, il giudice può regolare le spese secondo la soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’Amministrazione che non aveva tempestivamente eseguito il titolo.
  • Nella liquidazione delle spese di giudizi seriali con posizioni sostanziali e processuali identiche, la standardizzazione delle attività e la ripartizione dell’impegno professionale su una pluralità di ricorsi possono giustificare una riduzione del compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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