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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/526

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/526 della Commissione, del 30 marzo 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Poljički soparnik/Poljički zeljanik/Poljički uljenjak (IGP)]

Normativa europea32016R0526

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone l’iscrizione nel registro UE di una nuova IGP per la denominazione "Poljički soparnik"/"Poljički zeljanik"/"Poljički uljenjak". La Commissione rileva che la domanda presentata dalla Croazia era stata pubblicata e che non erano state presentate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto produce effetti in tutti gli Stati membri ed entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscrizione nel registro UE di una indicazione geografica protetta (IGP) per la denominazione "Poljički soparnik"/"Poljički zeljanik"/"Poljički uljenjak".

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, della denominazione "Poljički soparnik"/"Poljički zeljanik"/"Poljički uljenjak" come indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Riguarda un prodotto della classe 2.3 "Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non risultano esclusioni specifiche nel testo.

Registrazione della IGP "Poljički soparnik"/"Poljički zeljanik"/"Poljički uljenjak"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/526 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. L’atto recepisce l’esito positivo della procedura avviata dalla Croazia, in assenza di opposizioni, e dispone l’iscrizione della denominazione nel registro delle DOP e delle IGP.

Contesto procedurale

La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione della denominazione "Poljički soparnik"/"Poljički zeljanik"/"Poljički uljenjak" era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro il termine previsto dall’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione conclude per la registrazione della denominazione.

Effetti della registrazione

L’articolo 1 dispone la registrazione della denominazione come IGP. Il prodotto è classificato nella classe 2.3 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa ai "Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria". Ciò implica che la denominazione beneficia della protezione propria delle indicazioni geografiche protette nell’ambito del sistema di qualità UE.

Entrata in vigore e portata territoriale

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP

L’articolo 1 iscrive nel registro la denominazione "Poljički soparnik"/"Poljički zeljanik"/"Poljički uljenjak" come indicazione geografica protetta (IGP). La denominazione identifica un prodotto della classe 2.3 "Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si dà atto che la domanda di registrazione, presentata dalla Croazia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione poteva essere registrata.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturadenominazioni di origine e indicazioni geografichequalità dei prodotti alimentarimercato interno

Testo integrale

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