Cassazione Penale, Sentenza n. 7454/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva respinto l'appello cautelare volto a ottenere la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare ex art. 297 c.p.p. relativa a contestazioni per il reato ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La difesa sosteneva che gli elementi indiziari relativi all'associazione dedita al narcotraffico erano desumibili già dalle attività di intercettazione, dalle informative e dai servizi di osservazione anteriori all'arresto in flagranza del 9 marzo 2020, e che l'arresto sarebbe stato strumentale al conseguimento del corpo del reato nell'ambito dello stesso filone investigativo, sicché la seconda ordinanza di custodia del 7/11/2022 avrebbe dovuto vedere la decorrenza della misura retrodatata alla prima applicazione cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. è preclusa quando il provvedimento successivo riguarda un reato di associazione la cui partecipazione si è protratta dopo l'emissione della prima ordinanza cautelare (principio Librato). Ha inoltre ritenuto irrilevante, per l'operatività della retrodatazione, la mera conoscibilità storica di elementi utili: è necessaria la "desumibilità anteriore" intesa come compendio documentale o dichiarativo che consenta al PM un meditato apprezzamento della gravità indiziaria idoneo a richiedere la misura. Il Tribunale aveva valutato che, sebbene vi fossero elementi circa singoli episodi di detenzione/cessione anteriori, mancava prima della prima ordinanza un quadro probatorio grave e specificamente significativo circa l'esistenza e la partecipazione consapevole del ricorrente all'associazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 297 cod. proc. pen.
La norma sulla retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare è applicabile solo se il fatto oggetto del secondo provvedimento è anteriore alla prima misura; se la partecipazione al reato associativo si è protratta dopo la prima misura, la retrodatazione è preclusa.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; nel caso concreto i fatti contestati al capo 1) sono indicati tra giugno 2019 e ottobre 2020 e la prosecuzione della condotta oltre la data della prima ordinanza ha reso inapplicabile la retrodatazione.
art. 73 comma 1 e art. 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riferimento ai reati di trasporto/detenzione di stupefacenti e al sequestro effettuato in flagranza il 9/3/2020, per i quali fu emessa la prima misura cautelare; la temporalità di questo evento è centrale per escludere l'anteriorità richiesta per la retrodatazione.
Giurisprudenza (Sez. U., Librato, n. 14535/2006 e seguenti)
Principio consolidato secondo cui, ai fini della retrodatazione ex art. 297 c.p.p., non si richiede l'anteriorità quando il secondo provvedimento riguarda un reato associativo e la partecipazione si è protratta dopo la prima misura; tale principio è stato richiamato e applicato nel caso.
Giurisprudenza su 'desumibilità' (es. Tedde, Valerioti, Mancini e altri)
La nozione di anteriore desumibilità non equivale alla mera conoscibilità storica: è richiesta una specifica significanza processuale, ossia un compendio documentale o dichiarativo che consenta al PM un meditato apprezzamento della gravità indiziaria idoneo a motivare la richiesta di una misura cautelare.
Massime di principio
- La retrodatazione ex art. 297 c.p.p. richiede che il fatto oggetto del secondo provvedimento sia anteriore alla prima ordinanza; se la condotta associativa si è protratta anche dopo la prima misura, la retrodatazione è preclusa.
- Non basta la mera conoscenza di singoli episodi: per ottenere la retrodatazione è necessario dimostrare che, al momento della prima ordinanza, gli atti processuali consentivano al PM un meditato apprezzamento della gravità indiziaria dell'associazione ("desumibilità" intesa come specifica significanza processuale).
- La contestazione a catena o il fatto che le indagini appartengano al medesimo filone investigativo non determinano automaticamente diritto alla retrodatazione; va valutata la temporalità e la rilevanza probatoria degli elementi disponibili al tempo della prima misura.
- In sede cautelare è fondamentale documentare non solo episodi isolati di spaccio o detenzione, ma elementi che rivelino l'esistenza di una struttura associativa e la partecipazione consapevole dell'indagato prima dell'emissione della prima ordinanza.
- Per la difesa, produrre e indicare in modo chiaro alle decisioni di merito le informative, i decreti di intercettazione e i compendi investigativi che dimostrano la 'specifica significanza processuale' anteriore alla prima misura è essenziale per tentare di ottenere la retrodatazione.
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