Ordinanza n. 135/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Mantova che gli ha negato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Il diniego è stato motivato dal mancato svolgimento di almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale prima della domanda, con riferimento anche al requisito di almeno tredici giornate lavorative mensili nei tre mesi lavorativi, come risultante dalla banca dati NETINPS. Il ricorrente ha proposto domanda cautelare di sospensione, articolando motivi che il giudice ha ritenuto in parte inconferenti. In particolare, non erano contestate dall’Amministrazione la tardività della domanda di conversione né la ricevibilità del ricorso. La Prefettura aveva inoltre previamente segnalato la carenza riscontrata mediante preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per insufficienza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che il ricorso, pur articolato, non contrastasse nella sostanza la motivazione del diniego, considerata allo stato corretta anche quanto al riferimento al requisito delle tredici giornate lavorative mensili. Ha rilevato inoltre che la carenza era stata previamente comunicata allo straniero ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 1.000 euro, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento alla valutazione del fumus boni iuris.
art. 10-bis l. 241/1990
La previa comunicazione della carenza rilevata dall’amministrazione è stata considerata dal giudice quale elemento procedimentale rilevante nel valutare la consistenza della domanda cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un diniego amministrativo deve essere negata quando le censure non contrastano in modo sostanziale con la motivazione posta a fondamento dell’atto e non emerge un sufficiente fumus boni iuris.
- È legittimamente motivato, allo stato degli atti, il diniego del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato fondato sul mancato svolgimento del periodo minimo di lavoro stagionale richiesto, verificato mediante banche dati amministrative, ove il ricorrente non contesti efficacemente tale accertamento.
- La previa comunicazione della carenza ostativa ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 costituisce elemento idoneo a escludere, in sede cautelare, una violazione delle garanzie partecipative con riguardo alla specifica carenza comunicata.
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