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Sentenza

Sentenza n. 5120/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare: - della Determinazione Dirigenziale n. rep. CD/263/2025 del 31.1.2025, n. prot. CD/12116/2025 del 31.1.2025 del Municipio Roma III, E.Q. Attività Produttive, SUAP, Ufficio Amministrativo - Autorizzazioni di Roma Capitale con cui è stato comunicato alla società ricorrente il diniego di autorizzazione di impianti pubblicitari permanenti, strumentali all’attività commerciale sita in Viale Val Padana, 30; - dei pareri della Soprintendenza Capitolina espressi in Tavoli tecnici del 30.9.2024 e 23.1.2025, citati nel diniego; - di ogni altro atto comunque connesso.

Giustizia amministrativa202504464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari permanenti e insegne presso l’immobile commerciale sito in Viale Val Padana 30, fondato sul parere vincolante della Soprintendenza Capitolina

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego municipale, nonché i pareri della Soprintendenza Capitolina espressi nei tavoli tecnici del 30 settembre 2024 e del 23 gennaio 2025. Ha dedotto, con unico motivo, la violazione dell’art. 6 della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 260 del 29 settembre 1997, l’erronea applicazione della Carta di Qualità e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Secondo la ricorrente, il limite di altezza di 30 centimetri previsto per le insegne relative agli immobili antichi di rilevanza storico-architettonica sarebbe stato applicato illegittimamente: la mera collocazione dell’immobile nella Città storica, eventualmente individuata anche attraverso la Carta di Qualità, non sarebbe sufficiente a qualificarlo come immobile antico di rilevanza storico-architettonica. La ricorrente ha inoltre contestato l’adeguatezza della motivazione e dell’istruttoria poste a fondamento del parere della Soprintendenza, recepito dal diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e condannato la società ricorrente al pagamento di 3.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori. Il Collegio ha ritenuto che il SUAP fosse tenuto a conformarsi al parere vincolante della Soprintendenza, reso nel procedimento di conferenza di servizi. Ha escluso che la valutazione fosse fondata sulla sola Carta di Qualità: il parametro decisivo è l’inquadramento dell’immobile nella Città storica secondo l’art. 24 delle norme tecniche di attuazione del PRG di Roma. Tale disposizione definisce la Città storica come l’insieme di aree, tessuti, edifici e spazi caratterizzati da una identità storico-culturale riconoscibile e riconosciuta sotto il profilo morfogenetico, architettonico e d’uso, e stabilisce che gli interventi siano finalizzati alla conservazione e valorizzazione delle qualità esistenti. Da ciò il giudice ha ricavato che gli immobili ricadenti nella Città storica presentano, per effetto della disciplina urbanistica, rilevanza storico-architettonica-culturale e sono pertanto soggetti alle limitazioni dell’art. 6, lett. a), par. c), della deliberazione n. 260/1997, compreso il limite di 30 centimetri per le insegne. Il parere della Soprintendenza, richiamato per relationem nel diniego, è stato quindi ritenuto adeguatamente motivato e immune dai dedotti vizi di violazione di legge, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.

Norme richiamate

  • art. 6 deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 260 del 29 settembre 1997

    eventuale limite di altezza di 30 cm per le insegne relative agli immobili antichi di rilevanza storico-architettonica

    La disposizione è stata ritenuta applicabile agli immobili ricadenti nella Città storica, qualificati come strutture di interesse storico-architettonico-culturale.

  • art. 24 NTA del PRG di Roma

    Per Città storica si intende l’insieme integrato costituito dall’area storica centrale interna alle mura, dalle parti urbane dell’espansione otto-novecentesca consolidata, interne ed esterne alle mura, e dai singoli siti e manufatti localizzati nell’intero territorio comunale, che presentano una identità storico-culturale definita da particolari qualità, riconoscibili e riconosciute dal punto di vista dei caratteri morfogenetici e strutturanti dell’impianto urbano e di quelli tipo-morfologici, architettonici e d’uso dei singoli tessuti, edifici e spazi aperti, anche in riferimento al senso e al significato da essi assunti nella memoria delle comunità insediate

    L’inclusione di un immobile nella Città storica è sufficiente a ricondurlo all’ambito degli immobili dotati di rilevanza storico-architettonica-culturale ai fini dell’applicazione delle limitazioni sulle insegne.

  • art. 16 NTA del PRG di Roma

    Il riferimento alla Carta di Qualità, disciplinata dall’art. 16, è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione, poiché il fondamento della qualificazione storico-architettonica dell’immobile risiede nell’art. 24 delle NTA.

Massime di principio

  • Quando la disciplina urbanistica comunale qualifica la Città storica come un insieme di aree, tessuti, edifici e spazi caratterizzati da un’identità storico-culturale e da specifiche qualità architettoniche e morfologiche, l’inclusione di un immobile in tale ambito consente di riconoscerne la rilevanza storico-architettonica-culturale ai fini dell’applicazione delle limitazioni previste per le insegne e gli impianti pubblicitari.
  • Il diniego dell’autorizzazione per insegne pubblicitarie può legittimamente recepire per relationem il parere vincolante della Soprintendenza quando tale parere individua nell’inclusione dell’immobile nella Città storica, secondo le NTA del PRG, il presupposto della tutela e della limitazione edilizio-pubblicitaria applicata.
  • Ai fini dell’applicazione delle limitazioni previste per gli immobili antichi di rilevanza storico-architettonica, non è necessario fondare la qualificazione dell’immobile sulla Carta di Qualità quando essa deriva direttamente dalla disciplina urbanistica della Città storica contenuta nelle NTA del PRG.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturaleAutorizzazione paesaggisticaMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

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