Sentenza n. 2668/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione sull'istanza di attivazione del procedimento finalizzato al rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nelle more del giudizio, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano soddisfatto la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, poiché il tempo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso non era particolarmente esteso e l'Amministrazione aveva provveduto in tempi ragionevoli. L'Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento
Disciplina l'azione contro il silenzio dell'Amministrazione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento nelle more ha fatto venir meno la materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
il Collegio ravvisa le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente può determinare la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente la pretesa fatta valere in giudizio.
- La fissazione dell'appuntamento presso la competente sede diplomatica per la presentazione della domanda di visto costituisce, ai fini del giudizio sul silenzio, attivazione del procedimento amministrativo richiesto.
- In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta attività dell'Amministrazione, la regolazione delle spese può tenere conto del tempo intercorso tra l'istanza e la notificazione del ricorso nonché del comportamento collaborativo dell'Amministrazione; il contributo unificato eventualmente versato può essere posto a carico dell'Amministrazione mediante restituzione al ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 380/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 381/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 382/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 383/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 384/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 385/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →