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Sentenza

Sentenza n. 4491/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 749/2025 emessa e pubblicata in data 03/04/2025 dal Tribunale di Nola.

Giustizia amministrativa202506968

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, limitatamente alle spese di lite, della sentenza del Tribunale di Nola n. 749/2025, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore distrattario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Nola che aveva condannato il Ministero a erogare a una docente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione e aveva disposto la refusione delle spese di lite con distrazione in favore del difensore. La sentenza non è stata impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata in forma esecutiva all'Amministrazione. È inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese processuali. Il ricorrente ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, ha immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, che deve concretamente assicurare l'utilità riconosciuta dal giudice. Poiché il giudicato era stato notificato in forma esecutiva, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e non risultava l'adempimento ministeriale, il TAR ha ordinato al Ministero di eseguire il capo della sentenza relativo alle spese di lite entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla notificazione di parte, se anteriore. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il direttore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, imponendogli di assicurare l'esecuzione nei successivi sessanta giorni dall'insediamento. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza sino all'adempimento o, in caso di perdurante inerzia, sino all'effettivo insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in euro 500, oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alle ulteriori penalità di mora.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il termine deve essere decorso prima di poter pretendere in sede di ottemperanza l'esecuzione coattiva nei confronti dell'Amministrazione debitrice.

  • art. 114 c.p.a.

    articolo 114, comma 4, lett. e)

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una penalità di mora e di determinarne la decorrenza sino all'adempimento o all'insediamento del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando contenga un obbligo a carico di una pubblica amministrazione, ha immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, che deve assicurare concretamente l'utilità riconosciuta dalla pronuncia.
  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è accoglibile quando la sentenza azionata sia passata in giudicato, sia stata notificata in forma esecutiva, sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l'Amministrazione non abbia adempiuto.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, prevedendone l'insediamento su istanza della parte e fissando il termine per l'esecuzione sostitutiva.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e può decorrere dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento o, in caso di ulteriore inerzia, fino all'effettivo insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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