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Circolare

Circolare INAIL n. 52 del 17 ottobre 1988

Retribuzioni convenzionali giornaliere dei lavoratori portuali di cui all art. 110 del codice della navigazione.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le nuove retribuzioni convenzionali giornaliere fissate dal Ministero del lavoro per i lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali, con decorrenza dal 30 giugno 1987 ai fini INAIL. Precisa gli effetti sulla contribuzione, sulle indennità per inabilità temporanea assoluta e sulle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, indicando anche i criteri di liquidazione e riliquidazione. Viene infine segnalata l’introduzione della rivalutazione automatica delle retribuzioni convenzionali, che seguiranno gli stessi aggiornamenti delle retribuzioni del settore industriale, sostituendo le precedenti istruzioni della circolare n. 61/1985.

Retribuzioni convenzionali giornaliere dei lavoratori portuali ex art. 110 cod. navigazione

Retribuzioni convenzionali giornaliere dei lavoratori portuali

La circolare INAIL n. 52 del 17 ottobre 1988 fornisce le istruzioni applicative relative alle nuove retribuzioni convenzionali giornaliere dei lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali di cui all’articolo 110 del codice della navigazione. Le indicazioni riguardano sia il calcolo dei premi assicurativi sia gli effetti sulle prestazioni in corso o da liquidare, con decorrenza dal 30 giugno 1987.

Quadro normativo e importi

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con decreto 13 novembre 1987 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 1987, ha fissato le nuove retribuzioni convenzionali giornaliere da utilizzare ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Gli importi stabiliti sono:

  • L. 69.850 giornaliere per le compagnie portuali, sia per lavoratori permanenti sia per avventizi;
  • L. 37.650 giornaliere per i gruppi portuali.

La decorrenza delle nuove misure è fissata al 30 giugno 1987.

Contribuzione e calcolo del premio

Sul piano contributivo, il decreto non modifica il numero delle giornate da assumere a base per il calcolo del premio di assicurazione. La retribuzione convenzionale va quindi moltiplicata, come in precedenza, per:

  • 12 giornate al mese;
  • 144 giornate all’anno.

Effetti sulle prestazioni per inabilità temporanea

Per l’indennità per inabilità temporanea assoluta, le nuove retribuzioni convenzionali si applicano:

  • agli eventi verificatisi dal 30 giugno 1987;
  • ai casi in cui, alla medesima data, l’assistito fosse ancora in trattamento di temporanea.

I relativi conguagli sono posti a carico delle unità periferiche secondo le modalità ordinarie. Per individuare i casi pregressi non altrimenti evidenziati, le strutture periferiche devono avvalersi del tabulato che la Direzione generale avrebbe trasmesso non appena possibile.

Effetti sulle rendite per inabilità permanente e ai superstiti

Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, la base retributiva è determinata in 300 volte la retribuzione convenzionale giornaliera, restando ferma la disciplina dell’articolo 116, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall’articolo 1 della legge n. 251/1982 e dall’articolo 20 della legge n. 41/1986.

Ne deriva che, per i casi avvenuti dal 30 giugno 1987:

  • le rendite relative alle compagnie portuali sono liquidate sul massimale di L. 20.952.000, poiché la retribuzione convenzionale risulta superiore al limite applicabile;
  • le rendite relative ai gruppi portuali sono liquidate sulla retribuzione di L. 11.295.000, pari a L. 37.650 x 300.

La Direzione generale ha già provveduto alla riliquidazione delle rendite in corso di godimento alla data del 1° luglio 1987 con il rateo di marzo 1988.

Rivalutazione automatica delle retribuzioni convenzionali

Il decreto introduce, con l’articolo 2, la rivalutazione automatica delle retribuzioni convenzionali. Tali importi saranno adeguati nella stessa misura e con la stessa cadenza delle retribuzioni del settore industriale, secondo i criteri richiamati dall’articolo 116 del T.U. approvato con d.P.R. n. 1124/1965, come modificato dalle leggi n. 251/1982 e n. 41/1986.

Di conseguenza, per i futuri adeguamenti non sarà più necessario l’emanazione di uno specifico provvedimento ministeriale.

Rapporti con la precedente circolare

Le presenti istruzioni sostituiscono integralmente quelle già emanate con la circolare INAIL n. 61/1985.

Punti principali

Nuove retribuzioni convenzionali e decorrenza

Il decreto ministeriale 13 novembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 1987, ha fissato le nuove retribuzioni convenzionali dei lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali di cui all’articolo 110 del codice della navigazione. Le nuove misure valgono dal 30 giugno 1987 ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Gli importi giornalieri sono pari a L. 69.850 per le compagnie portuali, per lavoratori permanenti e avventizi, e a L. 37.650 per i gruppi portuali.

Contribuzione e base di calcolo del premio

Ai fini contributivi il decreto non modifica il numero delle giornate da assumere a base per il calcolo del premio di assicurazione. La retribuzione convenzionale deve quindi essere moltiplicata, come in precedenza, per 12 giornate al mese oppure per 144 giornate all’anno.

Indennità per inabilità temporanea assoluta

Le nuove retribuzioni convenzionali giornaliere si applicano agli eventi verificatisi dal 30 giugno 1987 e a quelli nei quali, alla stessa data, l’assistito era ancora in trattamento di temporanea. I conguagli relativi devono essere corrisposti dalle unità periferiche secondo le modalità ordinarie, utilizzando per l’individuazione dei casi pregressi non altrimenti evidenziati il tabulato che la Direzione generale avrebbe inviato successivamente.

Rendite per inabilità permanente e ai superstiti

Per la liquidazione delle rendite, la base retributiva è pari a 300 volte la retribuzione convenzionale giornaliera, restando ferma la disciplina dell’articolo 116, terzo comma, del T.U. approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall’articolo 1 della legge n. 251/1982 e dall’articolo 20 della legge n. 41/1986. Per i casi avvenuti dal 30 giugno 1987, le rendite sono liquidate sul massimale di L. 20.952.000 per le compagnie portuali, poiché la retribuzione convenzionale supera il limite indicato, e sulla retribuzione di L. 11.295.000 per i gruppi portuali (L. 37.650 x 300).

Riliquidazione delle rendite in corso e rivalutazione automatica

La riliquidazione delle rendite già in godimento alla data del 1° luglio 1987 è stata effettuata dalla Direzione generale con il rateo di marzo 1988. Inoltre, l’articolo 2 del decreto introduce la rivalutazione automatica delle retribuzioni convenzionali, che saranno adeguate nella stessa misura e con la stessa cadenza delle retribuzioni del settore industriale, ai sensi del citato articolo 116 del T.U. Ne consegue che, per i futuri adeguamenti, non sarà più necessario un specifico provvedimento ministeriale.

Sostituzione di precedenti istruzioni

Le istruzioni contenute nella circolare sostituiscono quelle già emanate con la circolare n. 61/1985.

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