Sentenza n. 7471/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Salerno, Sez. II, n. 1482/2024, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di autorizzazione paesaggistica per un abuso oggetto di istanza di condono e contro il parere negativo della Soprintendenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario aveva impugnato in primo grado il diniego del Comune di Castellabate del 17 maggio 2022 e il parere negativo della Soprintendenza del 12 maggio 2022, relativi all’autorizzazione paesaggistica richiesta nel contesto di un’istanza di condono presentata nel marzo 1995 ai sensi della l. 724/1994 per la realizzazione di un livello seminterrato. L’edificio era stato assentito nel 1984, ma in corso d’opera erano stati realizzati il seminterrato e modifiche al piano terra rispetto al progetto, senza che la variante fosse autorizzata. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo che l’abusività investisse l’intero fabbricato. In appello il proprietario ha dedotto: 1) violazione delle norme sul condono, sull’autorizzazione paesaggistica e sull’edilizia, oltre a errori processuali e di giudizio, sostenendo che la valutazione dovesse riguardare soltanto il seminterrato e che il piano terra fosse conforme al titolo del 1984; 2) incompetenza della Soprintendenza, che avrebbe fondato il parere su questioni urbanistico-edilizie anziché paesaggistiche; 3) violazione degli obblighi di istruttoria, motivazione e leale collaborazione, perché non sarebbero state richieste integrazioni documentali nonostante la pretesa inadeguatezza degli atti; 4) violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, per mancata confutazione delle osservazioni. È stato inoltre riproposto il motivo di primo grado relativo alla pretesa sottrazione del piano terra alla valutazione paesaggistica e alla genericità e illogicità del giudizio negativo sul progetto di completamento.
La decisione
L’appello è stato respinto integralmente e la sentenza del TAR è stata confermata. I primi tre motivi sono stati disattesi: la realizzazione del seminterrato aveva trasformato il fabbricato nel suo insieme e, inoltre, le difformità del piano terra rispetto al progetto assentito, analiticamente indicate dalla Soprintendenza e non specificamente contestate, configuravano una variante mai autorizzata; l’abusività riguardava quindi l’intera costruzione e la valutazione paesaggistica non poteva essere limitata al solo seminterrato. Non è stato ravvisato un indebito sconfinamento della Soprintendenza in profili estranei alla tutela paesaggistica, né era necessario chiedere integrazioni per consentire la valutazione dell’intero immobile, anziché della sola porzione indicata dal privato. È stata respinta anche la parte riproposta del motivo di primo grado relativa al progetto di completamento: il parere ne aveva spiegato l’impatto ulteriore sulla morfologia naturale del sito e la non coerenza tipologica con la ruralità dei luoghi, con aggravamento delle compromissioni ambientali. Il quarto motivo è stato respinto: il parere aveva indicato le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni, senza che l’art. 10-bis imponesse la confutazione analitica di ciascun argomento. Le spese sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in € 5.000,00, oltre spese generali e accessori, in favore del Ministero della Cultura; nessuna pronuncia sulle spese nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 146 d.lgs. 42/2004
l’impatto sul paesaggio circostante va considerato in relazione all’intero fabbricato ed è ben diverso (e maggiore) rispetto al progetto originariamente assentito, come confermano anche le fotografie in atti, comprese quelle contenute nella perizia del privato, attesa la palmare evidenza della diversità di impatto tra un fabbricato a un unico livello (al piano terra) e uno, invece, edificato su due livelli;
La valutazione paesaggistica deve riguardare l’impatto dell’intero fabbricato quando le opere abusive e le difformità esecutive hanno trasformato l’immobile nel suo complesso; non è possibile isolare la sola porzione oggetto di condono.
art. 10-bis l. 241/1990
la Soprintendenza, nel parere impugnato, emesso in riscontro alle osservazioni trasmesse dal privato, ha esaustivamente indicato le ragioni dell’avviso negativo, così adempiendo all’obbligo di prendere posizione sul mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, il quale per giurisprudenza costante non implica l’obbligo per la P.A. di confutare analiticamente le singole argomentazioni svolte dal privato nelle osservazioni di cui al citato art. 10-bis
L’amministrazione deve esporre le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni, ma non è tenuta a confutare analiticamente ogni singola argomentazione del privato.
artt. 2 e 3 l. 241/1990
la motivazione del diniego assolve alla funzione che le è propria, che è quella di esternare le ragioni dell’atto, in modo da consentire al suo destinatario di ricostruire l’iter logico-giuridico in base al quale la P.A. è pervenuta alla sua adozione e ciò al fine di verificare la correttezza del potere in concreto esercitato e rendere possibile al ridetto destinatario la difesa delle proprie ragioni, restando altrimenti vanificati sia il principio costituzionale del buon andamento della P.A., sia la possibilità di difesa dell’interessato, sia la possibilità stessa del sindacato giurisdizionale
La motivazione è adeguata quando rende ricostruibile il percorso logico-giuridico dell’amministrazione, permettendo al destinatario di difendersi e al giudice di sindacare l’esercizio del potere.
Massime di principio
- Quando una variante esecutiva non assentita modifica l’edificio nel suo complesso, l’abusività può investire l’intera costruzione; la valutazione paesaggistica connessa al condono non può essere circoscritta a una singola porzione se le opere sono funzionalmente e materialmente inserite in un organismo unitario e le difformità incidono anche sulle parti formalmente assentite.
- La compatibilità paesaggistica di un abuso edilizio deve essere valutata considerando l’insieme delle opere realizzate e il loro impatto complessivo, senza frazionare l’intervento in componenti isolate quando ciò produrrebbe una valutazione parziale e incompleta.
- L’art. 10-bis l. 241/1990 richiede che il provvedimento dia conto delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni, ma non impone all’amministrazione di replicare analiticamente a ciascun argomento del privato.
- Il giudizio negativo paesaggistico sul completamento di un manufatto è adeguatamente motivato quando individua in modo concreto l’ulteriore alterazione della morfologia del sito e la non compatibilità della tipologia edilizia con il contesto paesaggistico.
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