Sentenza del 08/02/2017 n. 3349 - Corte di Cassazione
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE "Ius superveniens" - Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Limite.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La cooperativa ha impugnato la sentenza che aveva confermato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2004-2008 su otto immobili strumentali all'attività agricola. Ha dedotto, in primo luogo, l'applicabilità dello ius superveniens introdotto dal D.L. n. 70/2011, convertito dalla L. n. 106/2011, sostenendo di avere presentato nei termini l'istanza per ottenere il classamento catastale D/10 e il riconoscimento retroattivo della ruralità. In secondo luogo, ha contestato l'interpretazione secondo cui la sola strumentalità degli immobili all'attività agricola dei soci sarebbe sufficiente per l'esenzione ICI, anche in assenza delle categorie catastali A/6 o D/10.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo ammissibile la produzione in cassazione dei documenti necessari a dimostrare l'applicabilità dello ius superveniens, nonostante i limiti dell'art. 372 c.p.c. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese. Il giudice del rinvio dovrà verificare la data e il contenuto dell'istanza di variazione catastale, la sua riferibilità agli immobili, il relativo esito e l'eventuale efficacia retroattiva. Per le annualità 2004-2005, escluse dalla retroattività quinquennale, la Corte ha invece confermato il principio secondo cui l'esenzione ICI dipende dalla classificazione catastale rurale A/6 o D/10, salvo impugnazione del classamento.
Norme richiamate
Art. 372 c.p.c.
Nel giudizio di cassazione non sono ammessi nuovi documenti, salvo quelli relativi alla nullità della sentenza impugnata e all'ammissibilità del ricorso e del controricorso.
Il divieto di nuovi documenti non comporta automaticamente l'inammissibilità della documentazione diretta a dimostrare l'applicabilità di uno ius superveniens rilevante per la decisione. Tale documentazione può essere considerata quando la normativa sopravvenuta possa determinare la cassazione con rinvio della sentenza.
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, commi 2-bis e seguenti, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106
Ha previsto una procedura speciale per il riconoscimento catastale della ruralità degli immobili, con possibile rilevanza retroattiva ai fini dell'esenzione ICI, subordinatamente alla verifica dei requisiti e della corretta presentazione dell'istanza.
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133
Individua i requisiti sostanziali per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati agricoli.
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14
Collega il trattamento esonerativo ICI alla classificazione catastale rurale dell'immobile, in particolare alle categorie A/6 per le abitazioni e D/10 per gli immobili strumentali.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)
Costituisce la disciplina di riferimento dell'ICI e della nozione di fabbricato rilevante ai fini dell'imposta.
D.L. 12 settembre 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter, convertito dalla L. 8 novembre 2013, n. 124
Ha previsto espressamente l'effetto retroattivo quinquennale della procedura di variazione catastale, con esclusione delle annualità anteriori a cinque anni rispetto alla presentazione dell'istanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, documenti nuovi possono essere ammessi quando servono a dimostrare l'applicabilità di una normativa sopravvenuta o retroattiva decisiva per la controversia, soprattutto se la conseguenza possibile è la cassazione con rinvio.
- L'ammissibilità della documentazione non comporta automaticamente il riconoscimento del diritto: il giudice del rinvio deve verificare in concreto date, contenuto, riferibilità, requisiti ed esito dell'istanza.
- Per l'esenzione ICI dei fabbricati rurali, la classificazione catastale A/6 o D/10 costituisce normalmente il criterio decisivo. La sola destinazione agricola o strumentale dell'immobile non è sufficiente se il classamento catastale è diverso.
- Se il contribuente ritiene che un immobile classificato in una categoria non rurale possieda i requisiti di ruralità, deve contestare o modificare il classamento catastale secondo le procedure previste; in caso contrario l'immobile resta normalmente assoggettato all'imposta.
- Gli effetti retroattivi delle procedure di riconoscimento della ruralità sono soggetti a limiti temporali: non possono estendersi alle annualità anteriori al periodo massimo previsto dalla legge.
- Quando una normativa sopravvenuta può incidere sulla decisione, è opportuno produrre tempestivamente in cassazione la documentazione che dimostri la concreta applicabilità della disciplina, indicando con precisione immobili, date, istanze e provvedimenti catastali.
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