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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01641/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, di una cartella di pagamento emessa per IRES, IVA e IRAP relative all'anno d'imposta 2005, oltre interessi e sanzioni, a seguito di liquidazione automatizzata ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato il rigetto. In Cassazione la società ha proposto sette motivi: 1) omessa pronuncia sull'appello relativo alla mancata comunicazione preventiva prima dell'iscrizione a ruolo; 2) violazione delle norme sul processo tributario e sulla riscossione per aver ritenuto non deducibile, nei confronti del concessionario, la tardività dell'iscrizione a ruolo oltre il termine annuale; 3) riproposizione subordinata del secondo motivo, per l'ipotesi di esclusione della legittimazione passiva del concessionario anche rispetto alla violazione degli artt. 36-bis e 54-bis; 4) omessa motivazione sul capo concernente la dedotta eccessività della pretesa tributaria; 5) violazione delle norme sulla cartella e sullo statuto del contribuente per avere la CTR ritenuto sanate, per effetto dell'art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007, generiche irregolarità formali; 6) omessa pronuncia su ulteriori motivi del ricorso originario; 7) motivazione inadeguata sulla censura di carenza di motivazione della cartella. La resistente ha contrastato il ricorso con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità per difetto di autosufficienza.

La decisione

La Corte ha rigettato i motivi primo, secondo, quarto e settimo, dichiarato inammissibile il terzo e assorbito il sesto; ha invece accolto il quinto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la questione dei vizi formali della cartella alla luce del corretto ambito applicativo dell'art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Le spese seguono la soccombenza nel giudizio di cassazione. La Corte ha inoltre precisato che la tardività della fase interna di formazione/consegna del ruolo non incide sulla validità della pretesa se la cartella è stata notificata nei termini esterni di decadenza, e che la motivazione della cartella può essere sufficiente quando il debito deriva dalle stesse dichiarazioni del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni, il termine relativo alla liquidazione è interno all'amministrazione; ciò che rileva verso il contribuente è la notifica della cartella entro il termine di decadenza previsto per la riscossione.

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Stessa funzione dell'art. 36-bis per l'IVA: il rilievo del termine di liquidazione è interno, mentre per la validità della pretesa conta la tempestiva notifica della cartella.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'impugnabilità e della corretta individuazione del legittimato passivo nel contenzioso tributario.

  • art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Nel caso di azione proposta contro il concessionario, questi ha l'onere di chiamare in causa l'ente creditore per non rispondere dell'esito sfavorevole della lite.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso sulla legittimazione passiva e sull'interesse ad agire.

  • art. 112 c.p.c.

    Norma invocata per denunciare omessa pronuncia su motivi di appello/ricorso e per censurare asserite omissioni decisorie della CTR.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La motivazione della sentenza tributaria è nulla solo se del tutto mancante o meramente apparente; nel caso concreto la CTR ha fornito una motivazione sufficiente sui punti contestati, tranne che per il profilo accolto.

  • art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato insieme alle norme sul contenuto della cartella e sui profili formali dell'atto di riscossione.

  • artt. 1 e 2 D.M. 3 settembre 1999, n. 321

    Richiamati dalla ricorrente in tema di contenuto/formalità della cartella di pagamento.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi e della tutela del contribuente.

  • art. 36, comma 4-ter, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. in L. 28 febbraio 2008, n. 31

    "la cartella di pagamento ... contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento ... Le disposizioni ... si applicano ai ruoli consegnati ... a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione ... nelle cartelle ... relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità"

    La norma riguarda esclusivamente l'indicazione del responsabile del procedimento e non introduce una sanatoria indiscriminata di tutti i vizi formali della cartella per gli atti anteriori al 1 giugno 2008.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione mancante o apparente ricorre solo in caso di totale assenza di argomentazione o di ragionamento non percepibile.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendo fermo il dispositivo quando la decisione sia comunque conforme a diritto.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 c.p.c.

    Sono le norme processuali richiamate per articolare censure di violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È il parametro per le censure di nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro per le censure di violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e processuale.

  • Corte cost. n. 280/2005

    Ha imposto un termine finale di decadenza per la notifica della cartella nei controlli automatizzati, valorizzando la conoscenza certa della pretesa da parte del contribuente.

Massime di principio

  • Nel contenzioso avverso cartelle da controllo automatizzato, il termine per la liquidazione interna ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972 non è decisivo verso il contribuente: la validità della pretesa dipende dalla notifica della cartella entro il termine decadenziale esterno previsto dalla legge.
  • L'eventuale individuazione del soggetto passivamente legittimato non determina, di per sé, l'inammissibilità dell'impugnazione; se il ricorso è proposto contro il concessionario anziché contro l'ente creditore, il concessionario ha l'onere di chiamare in causa quest'ultimo, senza che il giudice debba ordinare l'integrazione del contraddittorio.
  • La cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatizzata può essere motivata in modo sintetico mediante il richiamo alle dichiarazioni del contribuente, quando il debito iscrittovi corrisponda a quanto da lui stesso dichiarato e non vi siano specifiche contestazioni sui presupposti della pretesa.
  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente; una motivazione sintetica ma intellegibile e coerente è sufficiente a escludere il vizio.
  • L'art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007 disciplina solo l'omessa indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento e non può essere utilizzato come base per sanare in modo generale altri vizi formali degli atti di riscossione antecedenti al 1 giugno 2008.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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