Sentenza del 12/06/2019 n. 3711 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Avviso di accertamento - impugnazione - riferimento a p.v.c. della Guardia di Finanza .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso, nella parte fondata su contestazioni riguardanti direttamente il p.v.c., non può essere accolto. Il verbale della Guardia di Finanza è un atto istruttorio non autonomamente impugnabile e, secondo il principio richiamato, fa fede fino a querela di falso. Le doglianze devono essere rivolte contro l’avviso di accertamento e contro la pretesa tributaria in esso contenuta, non contro il verbale considerato come atto autonomo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’omessa fatturazione, registrazione e dichiarazione di specifici ricavi, formulando censure riferite al diverso processo verbale di constatazione (p.v.c.) redatto dalla Guardia di Finanza. La questione centrale riguardava quindi la possibilità di contestare direttamente, nel giudizio contro l’avviso, vizi o contenuti propri del p.v.c.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis
La disposizione disciplina l’accertamento parziale e costituisce il riferimento normativo per l’emissione dell’avviso di accertamento fondato su elementi specifici relativi a ricavi non dichiarati.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54
La norma disciplina la rettifica delle dichiarazioni IVA e consente all’Amministrazione finanziaria di recuperare imponibili e imposta sulla base di elementi idonei a dimostrare operazioni non fatturate o non registrate.
Massime di principio
- Il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza è normalmente un atto istruttorio e non un autonomo atto impositivo: non può essere impugnato separatamente davanti al giudice tributario.
- Nel ricorso contro l’avviso di accertamento occorre contestare specificamente la pretesa tributaria contenuta nell’avviso, ad esempio l’inesistenza dei ricavi, l’erroneità dei calcoli, la carenza di motivazione o l’inutilizzabilità degli elementi posti a fondamento dell’accertamento.
- Le irregolarità del p.v.c. rilevano nel giudizio sull’avviso solo se incidono concretamente sulla legittimità o sull’attendibilità dell’accertamento finale; non è sufficiente contestare il verbale come atto autonomo.
- Il contenuto del p.v.c. può essere superato mediante specifiche contestazioni probatorie, ma la sua efficacia non può essere neutralizzata con mere contestazioni generiche; per le attestazioni assistite da fede privilegiata resta ferma la necessità della querela di falso nei casi previsti.
- È essenziale distinguere tra l’atto istruttorio della Guardia di Finanza e l’atto impositivo dell’Agenzia delle Entrate: il primo raccoglie e riferisce gli elementi di verifica, mentre il secondo produce la pretesa tributaria direttamente impugnabile.
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