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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04146/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nel ricorso sono stati dedotti quattro motivi: 1) nullità del decreto di citazione a giudizio per omesso avviso della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova; 2) illogicità della sentenza per non avere accolto l'eccezione di nullità del decreto di espulsione, asseritamente non tradotto in lingua nota all'imputato; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena; 4) omessa declaratoria di prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla messa alla prova, poiché l'istituto è stato introdotto solo successivamente alla notifica del decreto di citazione a giudizio; ha ritenuto infondato il motivo sulla traduzione del decreto di espulsione, rilevando che il giudice di merito aveva accertato in concreto la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato e che, in ogni caso, il provvedimento era stato tradotto anche in inglese, francese e spagnolo; ha ritenuto inammissibile il motivo sulla sospensione condizionale della pena perché l'imputato risultava già gravato da precedente condanna irrevocabile superiore ai limiti di legge; ha ritenuto infondato anche il motivo sulla prescrizione, affermando che per il fatto commesso il 6 agosto 2017 operava la disciplina della legge n. 103 del 2017, con sospensione del termine prescrizionale fino a un anno e sei mesi dopo la scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado, sicché il termine massimo non era decorso alla data della sentenza di appello. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 13, d.lgs. 286/1998

    È la norma incriminatrice per cui è stata confermata la condanna in appello e oggetto del ricorso per cassazione.

  • art. 178, comma 1, c.p.p.

    È stata invocata dal ricorrente come base della dedotta nullità del decreto di citazione a giudizio, ma il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato.

  • art. 464-bis c.p.p.

    L'avviso relativo alla facoltà di chiedere la messa alla prova non era dovuto nel caso di specie, poiché l'istituto è stato introdotto solo successivamente alla notifica del decreto di citazione a giudizio.

  • art. 552, lett. f), c.p.p.

    La Corte richiama il principio per cui la mancata indicazione dell'avviso sulla messa alla prova nel decreto di citazione non determina nullità.

  • art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998

    La traduzione del decreto di espulsione in più lingue è stata ritenuta conforme alla disposizione; inoltre il giudice di merito ha accertato la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato.

  • art. 164, ultimo comma, c.p.

    È stata richiamata per escludere la concedibilità della sospensione condizionale della pena, in ragione di una precedente condanna irrevocabile oltre i limiti previsti.

  • legge n. 103 del 2017

    È stata applicata alla prescrizione dei reati commessi nel periodo 3 agosto 2017 - 31 dicembre 2019, con sospensione del termine dalla scadenza per il deposito della sentenza di primo grado fino alla sentenza del grado successivo, per un massimo di un anno e sei mesi.

Massime di principio

  • La mancata indicazione nel decreto di citazione a giudizio dell'avviso circa la facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova non determina nullità quando, al momento dell'instaurazione del processo, l'istituto non era ancora previsto dall'ordinamento o comunque non era esigibile secondo la disciplina vigente ratione temporis.
  • In tema di traduzione del decreto di espulsione, la verifica sulla effettiva conoscenza della lingua da parte del destinatario è demandata al giudice di merito, che deve apprezzare gli elementi probatori acquisiti nel processo; se tale conoscenza risulta accertata in concreto, la mancata traduzione nella lingua del destinatario non determina invalidità.
  • La sospensione condizionale della pena non è concedibile quando l'imputato abbia già riportato una condanna irrevocabile che eccede i limiti quantitativi previsti dalla legge.
  • Ai fini della prescrizione, per i reati commessi nel periodo di vigenza della disciplina transitoria richiamata dalla legge n. 103 del 2017, il termine prescrizionale resta sospeso dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado fino alla pronuncia della sentenza del grado successivo, entro il limite massimo di un anno e sei mesi.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi ripropongono censure manifestamente infondate o comunque già correttamente disattese dal giudice di merito con motivazione congrua e giuridicamente corretta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFavoreggiamento immigrazioneLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleImmigrazioneEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

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