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Sentenza

Sentenza del 17/03/2017 n. 6928 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna che aveva accolto il ricorso della società contro un avviso di accertamento induttivo relativo al recupero di IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2003. La Corte ha rilevato d'ufficio un vizio originario del contraddittorio: l'accertamento riguardava una società di persone e, per l'unitarietà dell'accertamento dei redditi della società e dei soci, era necessaria la partecipazione al processo della società e di tutti i soci.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i nove motivi di ricorso. Ha cassato sia la sentenza della Commissione tributaria regionale sia quella di primo grado per difetto originario del contraddittorio, rinviando la causa alla Commissione tributaria provinciale di Modena, in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà integrare il contraddittorio nei confronti della società e di tutti i soci, esaminare nuovamente la controversia nel merito e decidere anche sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 383, comma 3, c.p.c.

    annullamento con rinvio al giudice di primo grado

    In presenza di un vizio processuale che ha compromesso l'intero giudizio, la Corte di cassazione può cassare le decisioni di merito e rinviare la causa al giudice di primo grado.

  • Principio del litisconsorzio necessario nelle controversie relative a società di persone e soci

    L'accertamento dei redditi di una società di persone e quello dei redditi imputati per trasparenza ai soci sono tra loro unitariamente collegati. Di conseguenza, società e tutti i soci devono partecipare allo stesso processo; la loro mancata partecipazione determina la nullità dell'intero giudizio.

Massime di principio

  • Nelle controversie fiscali riguardanti una società di persone e i redditi imputati ai soci, società e tutti i soci devono essere coinvolti nello stesso processo, quando l'accertamento è unitario o interdipendente.
  • La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di uno dei soggetti necessari non costituisce una semplice irregolarità, ma può comportare la nullità dell'intero procedimento e delle sentenze già emesse.
  • Il giudice deve rilevare anche d'ufficio il difetto di litisconsorzio necessario, persino quando le parti non lo abbiano tempestivamente eccepito.
  • In caso di annullamento per contraddittorio incompleto, la causa viene normalmente rinviata al giudice di primo grado, che dovrà coinvolgere tutti i soggetti interessati e riesaminare integralmente il merito.
  • La cassazione per un vizio processuale non implica necessariamente che l'Amministrazione abbia vinto sul merito dell'accertamento: in questo caso il risultato favorevole per l'Agenzia riguarda esclusivamente la necessità di rifare il processo nel rispetto del contraddittorio.

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