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Sentenza

Sentenza n. 1768/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento prot. n. 26652 del 27.05.2024, tramite il quale la USR Lombardia comunicava l’esito della prova preselettiva di cui al concorso per reclutamento dirigenti scolastici di cui al DM n. 2788 del 18.12.2023 e, conseguente, annullamento dell''esito della prova preselettiva del ricorrente.

Giustizia amministrativa202401517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esito della prova preselettiva del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, comunicato dall’USR Lombardia

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’esito della prova preselettiva del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici, deducendo che i quadri di riferimento per la prova non sarebbero stati pubblicati sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in violazione dell’art. 3 del bando. La domanda cautelare era stata respinta dal TAR, con ordinanza confermata in appello. Nel corso del giudizio il ricorrente ha notificato al Ministero e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, senza tuttavia notificare la rinuncia alla parte controinteressata cui era stato notificato il ricorso introduttivo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Sebbene la rinuncia non fosse stata notificata alla parte controinteressata e quindi non integrasse pienamente le formalità previste dall’art. 84, comma 3, c.p.a., il Collegio ha ritenuto applicabile l’art. 84, comma 4, c.p.a. La dichiarazione di rinuncia, anche se irrituale, costituisce infatti un fatto univoco e un qualificato argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Non essendovi più interesse alla definizione della controversia, il ricorso è stato dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della controversia e della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia...; il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti...; la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza...; anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere ... argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

    La rinuncia non notificata a tutte le parti può comunque essere valutata dal giudice, ai sensi del comma 4, quale fatto univoco e qualificato argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 3 del bando di concorso

    Era indicato dal ricorrente quale fondamento dell’obbligo di pubblicazione dei quadri di riferimento per la prova preselettiva; la relativa questione non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso non notificata a tutte le parti, pur non determinando automaticamente l’estinzione secondo le formalità ordinarie, può essere valutata dal giudice ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. come fatto univoco e qualificato argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
  • Quando dagli atti o dal comportamento processuale del ricorrente emerge in modo univoco la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche senza una rinuncia rituale notificata a tutte le controparti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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