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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40300/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione delle norme processuali per mancata correlazione tra accusa e sentenza: contestata originariamente la contraffazione del marchio (art. 473 c.p.), poi il P.M. aveva formulato contestazioni concernenti l'uso di marchio falso e l'uso di atto falso; in appello il Sassetti è stato ritenuto concorrente morale nella contraffazione del marchio. Secondo il ricorrente la condotta di "uso" non è compresa nella contraffazione, trattandosi di fattispecie alternative e non di mera diversa qualificazione giuridica, con differenze anche temporali e spaziali tali da pregiudicare la possibilità di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché meramente reiterativo di questioni già trattate e decise in appello senza critiche effettive. Ha ritenuto che non si fosse verificata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.), poiché non vi è stata trasformazione radicale della fattispecie né pregiudizio concreto alla difesa: il ricorrente e il suo difensore hanno potuto confrontarsi sulle contestazioni nel corso del processo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate complessivamente in euro 4.000,00.

Norme richiamate

  • art. 473 codice penale

    menzionato come norma sul reato di contraffazione

    la fattispecie di contraffazione è stata ritenuta nella sentenza di merito; la corte ha valutato se la qualificazione applicata fosse diversa in modo da pregiudicare la difesa

  • art. 489 codice penale

    richiamato in relazione alla precedente assoluzione dall'uso di atto falso

    il Tribunale aveva assolto per art. 489 e condannato per contraffazione; la Cassazione verifica la correttezza del percorso motivazionale rispetto alle imputazioni

  • art. 521 codice di procedura penale

    richiamato come principio di correlazione tra accusa e sentenza

    la Corte ha applicato il principio secondo cui la violazione sussiste solo se la modifica dell'imputazione impedisce concretamente la possibilità di difesa; non è sufficiente una mera differenza di qualificazione giuridica

  • art. 616 codice di procedura penale

    richiamato per le conseguenze dell'inammissibilità

    applicazione della disposizione che consente la condanna alle spese e l'eventuale sanzione pecuniaria se non sussiste assenza di colpa nella determinazione della inammissibilità

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato in ordine ai limiti della motivazione del ricorso

    il ricorso è stato esaminato nei limiti strettamente necessari previsti dalla norma e ritenuto generico e meramente orientato al merito

  • art. 111 Costituzione e art. 6 CEDU

    citati a supporto dei principi di prevedibilità e garanzia del processo

    la diversa qualificazione può essere ammissibile se appariva come possibile esito prevedibile del giudizio e se l'imputato ha avuto concreta possibilità di difendersi

Massime di principio

  • La trasformazione dell'imputazione è rilevante ai fini del principio di correlazione solo se è "radicale" nei suoi elementi essenziali e genera un pregiudizio concreto alla possibilità di difesa.
  • Non è sufficiente un confronto letterale tra imputazione e sentenza: va valutata la concreta capacità dell'imputato di difendersi nel corso del processo (materiale istruttorio, dichiarazioni dei testi, documenti prodotti).
  • Una diversa qualificazione giuridica del fatto non viola automaticamente il diritto di difesa se tale qualificazione era prevedibile e l'imputato ha avuto modo di confrontarsi nel merito; in questi casi la modifica può rientrare nei possibili epiloghi decisori del processo.
  • Chi impugna in Cassazione deve svolgere un "dialogo" motivazionale con la sentenza impugnata e proporre critiche effettive; motivi meramente reiterativi o orientati al merito, senza specificità, rischiano l'inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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