Cassazione Penale, Sentenza n. 40300/2024 del 31/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione delle norme processuali per mancata correlazione tra accusa e sentenza: contestata originariamente la contraffazione del marchio (art. 473 c.p.), poi il P.M. aveva formulato contestazioni concernenti l'uso di marchio falso e l'uso di atto falso; in appello il Sassetti è stato ritenuto concorrente morale nella contraffazione del marchio. Secondo il ricorrente la condotta di "uso" non è compresa nella contraffazione, trattandosi di fattispecie alternative e non di mera diversa qualificazione giuridica, con differenze anche temporali e spaziali tali da pregiudicare la possibilità di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché meramente reiterativo di questioni già trattate e decise in appello senza critiche effettive. Ha ritenuto che non si fosse verificata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.), poiché non vi è stata trasformazione radicale della fattispecie né pregiudizio concreto alla difesa: il ricorrente e il suo difensore hanno potuto confrontarsi sulle contestazioni nel corso del processo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate complessivamente in euro 4.000,00.
Norme richiamate
art. 473 codice penale
menzionato come norma sul reato di contraffazione
la fattispecie di contraffazione è stata ritenuta nella sentenza di merito; la corte ha valutato se la qualificazione applicata fosse diversa in modo da pregiudicare la difesa
art. 489 codice penale
richiamato in relazione alla precedente assoluzione dall'uso di atto falso
il Tribunale aveva assolto per art. 489 e condannato per contraffazione; la Cassazione verifica la correttezza del percorso motivazionale rispetto alle imputazioni
art. 521 codice di procedura penale
richiamato come principio di correlazione tra accusa e sentenza
la Corte ha applicato il principio secondo cui la violazione sussiste solo se la modifica dell'imputazione impedisce concretamente la possibilità di difesa; non è sufficiente una mera differenza di qualificazione giuridica
art. 616 codice di procedura penale
richiamato per le conseguenze dell'inammissibilità
applicazione della disposizione che consente la condanna alle spese e l'eventuale sanzione pecuniaria se non sussiste assenza di colpa nella determinazione della inammissibilità
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato in ordine ai limiti della motivazione del ricorso
il ricorso è stato esaminato nei limiti strettamente necessari previsti dalla norma e ritenuto generico e meramente orientato al merito
art. 111 Costituzione e art. 6 CEDU
citati a supporto dei principi di prevedibilità e garanzia del processo
la diversa qualificazione può essere ammissibile se appariva come possibile esito prevedibile del giudizio e se l'imputato ha avuto concreta possibilità di difendersi
Massime di principio
- La trasformazione dell'imputazione è rilevante ai fini del principio di correlazione solo se è "radicale" nei suoi elementi essenziali e genera un pregiudizio concreto alla possibilità di difesa.
- Non è sufficiente un confronto letterale tra imputazione e sentenza: va valutata la concreta capacità dell'imputato di difendersi nel corso del processo (materiale istruttorio, dichiarazioni dei testi, documenti prodotti).
- Una diversa qualificazione giuridica del fatto non viola automaticamente il diritto di difesa se tale qualificazione era prevedibile e l'imputato ha avuto modo di confrontarsi nel merito; in questi casi la modifica può rientrare nei possibili epiloghi decisori del processo.
- Chi impugna in Cassazione deve svolgere un "dialogo" motivazionale con la sentenza impugnata e proporre critiche effettive; motivi meramente reiterativi o orientati al merito, senza specificità, rischiano l'inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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