Ordinanza n. 843/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo - Servizio Trattamento Economico, prot. N. 233403YF/43/368 -1/17478, datato 10 novembre 2025 e notificato in data 24 novembre 2025, recante “OGGETTO: RECUPERO SOMME CORRISPOSTE IN ECCESSO. AVVIO DEL PROCEDIMENTO”, con il quale si avvia il procedimento di recupero della somma di € 14.016,38 nei confronti del ricorrente; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ed in particolare: a) dei prospetti di liquidazione allegati al provvedimento impugnato; b) dell'Avviso di pagamento pagoPA N. 302000000010173374 per l'importo di € 14.016,38 in unica soluzione, relativo alla pratica di pagamento n. 299149/2025 del 10.11.2025, allegato al provvedimento impugnato; c) degli Avvisi di pagamento pagoPA relativi alla rateizzazione in n. 72 rate da € 194,68 cadauna (dal N. 302000000010166001 e seguenti), relativi alla pratica di pagamento n. 299143/2025 del 10.11.2025, allegati al provvedimento impugnato; d) della lettera del Comando Legione Carabinieri "Lazio" - SM - Ufficio Personale prot. 132/6543-67-L-2011 del 14 agosto 2023, ove lesiva; - di ogni altro atto non conosciuto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avvio del procedimento di recupero di € 14.016,38 per somme stipendiali corrisposte in eccesso durante un periodo di aspettativa per infermità
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento con cui l'Amministrazione ha avviato il recupero di € 14.016,38, oltre ai prospetti di liquidazione e agli avvisi pagoPA relativi al pagamento in unica soluzione o mediante rateizzazione. La pretesa restitutoria riguarda le competenze stipendiali corrisposte per intero, anziché nella misura del 50%, nel periodo dal 10 marzo 2015 al 9 settembre 2015, nonché le competenze corrisposte per intero, benché non dovute, dal 10 settembre 2015 al 27 gennaio 2016, durante un periodo complessivo di 689 giorni di aspettativa per infermità. Il ricorrente ha contestato la debenza delle somme, ha eccepito la prescrizione del diritto dell'Amministrazione alla ripetizione e ha invocato la tutela del legittimo affidamento. La malattia non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, con accertamento intervenuto il 14 agosto 2023.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto conforme a diritto la pretesa dell'Amministrazione, poiché, non essendo stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell'infermità, l'art. 26 della legge n. 187/1976 imponeva la corresponsione dello stipendio nella misura del 50% per il primo periodo e ne escludeva la corresponsione per il periodo successivo. Ha respinto l'eccezione di prescrizione, qualificando la pretesa come ripetizione di indebito oggettivo soggetta al termine decennale e non come richiesta di pagamento di somme periodiche soggetta a prescrizione quinquennale. Il termine decorre dal momento in cui il diritto alla restituzione può essere fatto valere, individuato nella data del 14 agosto 2023, quando è stata accertata la non dipendenza da causa di servizio, e non dalle date delle singole erogazioni. Ha inoltre escluso che l'indebita percezione potesse ingenerare un legittimo affidamento tutelabile, trattandosi dell'esercizio di un diritto soggettivo alla ripetizione dell'indebito e non dell'esercizio di un potere pubblicistico. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; l'istanza è stata respinta per l'assenza del fumus boni iuris.
art. 26 l. 187/1976
È stato applicato per ritenere dovute, in assenza del riconoscimento della causa di servizio, la riduzione al 50% dello stipendio nel primo periodo di aspettativa e la mancata corresponsione nel periodo successivo.
art. 2033 c.c.
La pretesa dell'Amministrazione è stata qualificata come diritto alla restituzione dell'indebito oggettivo.
art. 2935 c.c.
Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; nella fattispecie, dalla data dell'accertamento della non dipendenza da causa di servizio.
art. 2946 c.c.
Il diritto alla ripetizione dell'indebito è stato ritenuto soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione chiede la restituzione di somme stipendiali indebitamente corrisposte, la pretesa ha natura di ripetizione dell'indebito oggettivo e non di richiesta di pagamento di emolumenti periodici; si applica pertanto il termine ordinario decennale di prescrizione, anziché il termine quinquennale previsto per i crediti retributivi periodici.
- In caso di somme corrisposte durante un periodo di aspettativa per infermità, il mancato riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio consente il recupero delle somme eccedenti il trattamento spettante secondo la disciplina applicabile all'aspettativa.
- Per la ripetizione di somme indebitamente erogate in ragione di una causa giuridica successivamente accertata o negata, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui tale accertamento rende concretamente esercitabile il diritto restitutorio, non dalle date delle singole erogazioni.
- L'indebita percezione di somme da parte del dipendente non determina, di per sé, un legittimo affidamento tutelabile, quando l'amministrazione agisce per la restituzione dell'indebito nell'esercizio di un diritto soggettivo e non mediante l'esercizio di un potere pubblicistico discrezionale.
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