Ordinanza n. 381/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di un appalto al consorzio stabile controinteressato, nonché ammissione di quest’ultimo al soccorso istruttorio e agli ulteriori segmenti della procedura
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto di aggiudicazione, le note e i verbali con cui il consorzio stabile Valori è stato ammesso al soccorso istruttorio e successivamente al prosieguo della gara, la graduatoria, la clausola del bando eventualmente legittimante il soccorso istruttorio e il silenzio-rigetto sulle istanze di autotutela. La contestazione riguarda, in particolare, la legittimità del soccorso istruttorio disposto in favore del consorzio, nonché, per quanto occorrente, l’ammissione e la valutazione dell’offerta della controinteressata. Dal testo emerge che nella domanda di partecipazione erano indicate quote di partecipazione o esecuzione dei lavori nella categoria OS 12-B associate alle consorziate Ecoval ed Emmecci in modo difforme rispetto alle qualificazioni risultanti dai rispettivi DGUE e attestati SOA: alla prima era attribuita una quota del 70% con classifica III-bis e alla seconda una quota del 30% con classifica VI, mentre dalla documentazione tecnica risultavano per Ecoval la classifica VI e per Emmecci la classifica III. La ricorrente ha inoltre contestato il successivo ricorso incidentale della controinteressata, diretto agli atti di gara nella parte in cui era stato ammesso e valutato il RTI Unirock.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione, precisando che la valutazione è sommaria e impregiudicata ogni questione di rito, compresa la ricevibilità del ricorso. Il Collegio ha ritenuto insussistenti, allo stato, profili di fondatezza, condividendo la ricostruzione della stazione appaltante secondo cui il soccorso istruttorio era stato attivato esclusivamente per correggere un mero errore materiale, consistente nell’inversione dei dati relativi alle qualificazioni delle due consorziate. Il contrasto tra domanda di partecipazione, DGUE e attestazioni SOA non è stato quindi considerato espressione di una modifica sostanziale dell’offerta o dei requisiti, ma di una banale inversione documentale. Il TAR ha inoltre rilevato che il primo file trasmesso dal consorzio entro il termine assegnato era privo di documentazione e che il seggio aveva concesso un nuovo termine, all’esito del quale il consorzio era stato ammesso al prosieguo. In graduatoria il consorzio aveva ottenuto 95,3738 punti, contro gli 83,8814 del RTI ricorrente. Il ricorso incidentale non è stato esaminato nel merito cautelare, anche perché il difensore della ricorrente principale ha insistito per la discussione senza che vi fossero i termini a difesa sulle questioni introdotte dalla controinteressata. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie. È stata fissata l’udienza pubblica di merito del 20 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 101 d.lgs. 36/2023
Il soccorso istruttorio è stato ritenuto, in questa fase cautelare, utilizzabile per rilevare e correggere un mero errore materiale nell’indicazione dei dati relativi all’articolazione dell’offerta, senza alterare sostanzialmente l’offerta o i requisiti.
art. 55 c.p.a.
Disposizione richiamata quale base della decisione sulla domanda cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, la difformità tra i dati riportati nella domanda di partecipazione e quelli risultanti dai DGUE e dalle attestazioni SOA può essere ritenuta un mero errore materiale, suscettibile di soccorso istruttorio, quando la documentazione complessiva consenta di individuare con chiarezza i dati corretti e la rettifica non comporti una modifica sostanziale dell’offerta o dei requisiti di partecipazione.
- Il soccorso istruttorio non è precluso per il solo fatto che la domanda di partecipazione contenga un’inversione nell’associazione tra quote di esecuzione e qualificazioni delle imprese consorziate, qualora le ulteriori dichiarazioni e certificazioni prodotte in gara rendano oggettivamente riconoscibile l’errore e la situazione sostanziale preesistente.
- La valutazione cautelare sulla fondatezza del ricorso è sommaria e non pregiudica l’esame definitivo delle questioni di rito e di merito, incluse quelle relative alla ricevibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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