Sentenza del 05/07/2016 n. 5854 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE - FINANZA LOCALE - NOTIFICA DEL TITOLO ESECUTIVO - Termine perentorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che la notifica del titolo esecutivo oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello cui si riferisce il tributo o la violazione è tardiva e determina l'illegittimità della riscossione, con conseguente possibilità di annullamento dell'atto impugnato. Il testo non indica l'esito processuale concreto né il nominativo delle parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il termine entro il quale, a decorrere dall'anno 2007, deve essere notificato al contribuente il titolo esecutivo relativo alla riscossione dei tributi locali. In base alla Legge n. 296/2006, il titolo deve essere notificato entro e non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di riferimento del tributo o della violazione. Il termine è qualificato come perentorio.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
A decorrere dall'anno 2007, la riscossione dei tributi locali deve avvenire tramite titolo esecutivo notificato al contribuente entro e non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di riferimento del tributo e/o della violazione.
La norma introduce un termine perentorio per la notifica del titolo esecutivo relativo ai tributi locali. L'ente impositore o il soggetto incaricato della riscossione deve rispettare la scadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello cui si riferisce il tributo o la violazione; oltre tale termine, la pretesa esecutiva è tardiva.
Massime di principio
- Per i tributi locali relativi ad annualità dal 2007 in poi, occorre verificare la data di riferimento del tributo o della violazione e calcolare la scadenza al 31 dicembre del terzo anno successivo.
- La notifica del titolo esecutivo deve avvenire entro la scadenza; non è sufficiente che l'atto sia formato o spedito entro il termine, se la disciplina applicabile richiede la notifica al contribuente.
- Il termine è perentorio: una notifica tardiva può comportare l'illegittimità dell'atto e può essere fatta valere mediante impugnazione, purché siano rispettati i termini processuali.
- Per valutare concretamente la validità della riscossione bisogna controllare l'anno d'imposta o della violazione, la data di perfezionamento della notifica, il tipo di atto notificato e l'eventuale presenza di norme speciali o sospensioni dei termini.
- Il principio riguarda la notifica del titolo esecutivo per la riscossione dei tributi locali e non consente automaticamente di estendere lo stesso termine a ogni atto impositivo o a ogni fase della procedura senza verificare la normativa applicabile.
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