Cassazione Penale, Sentenza n. 15729/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e bancarotta impropria da operazioni dolose relative alla gestione di ELCI s.r.l. Pistoia ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione per la mancata revisione del bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravante (equivalenza). Rossi e Addezio hanno censurato la determinazione delle pene accessorie fallimentari confermate in appello. Masucci ha articolato due motivi: (1) la sua responsabilità per distrazione di beni strumentali, pagamenti indebiti, cessione di un veicolo e partecipazione ad operazioni dolose sarebbe infondata perché priva di ruolo formale e perché molte attività sarebbero avvenute quando altri gestivano la società; inoltre gli emolumenti percepiti sarebbero tracciabili e congrui; (2) denegato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per Pistoia, Rossi e Addezio l'inammissibilità è fondata sul fatto che i tre avevano aderito al concordato ex art. 599-bis c.p.p. in appello, rinunciando alle censure sulla determinazione della pena e sulle questioni oggetto del patto, perciò non potevano dolersi in sede di legittimità. Quanto al ricorso di Masucci, la Corte ha ritenuto le censure generiche o infondate: ha confermato che la qualificazione di "amministratore di fatto" è stata adeguatamente accertata e che da tale qualità deriva l'obbligo di impedire o far cessare condotte illecite; la prova della distrazione dei beni è stata desunta dal loro mancato rinvenimento dopo il trasferimento disposto dall'imputato; gli emolumenti risultavano indebiti in mancanza di delibere societarie; la scissione, pur formalmente lecita, è stata ritenuta strumentale alle finalità fraudolente. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Il concordato in appello previsto dall'art. 599-bis c.p.p. consente alla parte di limitare il potere dispositivo e implica rinunce anche in sede di legittimità; le doglianze riguardanti questioni oggetto del patto o rinunciate sono quindi inammissibili in cassazione.
art. 129 c.p.p.
La Corte ricorda che le condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non possono essere impugnate se sono state rinunciate con il concordato e non sono state trasfuse in illegittimità della sanzione.
art. 2639 c.c.
La qualifica di amministratore di fatto, ricavabile dalla condotta concreta, espone il soggetto agli stessi doveri dell'amministratore formale e giustifica la responsabilità per atti di gestione societaria illeciti.
art. 2504-bis c.c.
La mera conformità formale degli adempimenti civilistici relativi alle operazioni societarie (es. scissione) non esclude responsabilità penale quando risulti dimostrata la strumentalità e la finalità fraudolenta dell'operazione.
art. 40 cod. pen.
La Corte richiama il principio secondo cui chi, per ragioni di fatto, esercita i poteri dell'amministratore (amministratore di fatto) è tenuto a impedire o a far cessare condotte illecite riguardanti l'amministrazione societaria e può essere responsabile per omissione o commissione.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità seguono le statuizioni di condanna alle spese e al versamento alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Corte Cost. n. 222 del 2018
Citata come principio di riferimento sulla commisurazione delle pene accessorie fallimentari; la Corte territoriale e di legittimità valutano la correttezza dell'entità delle pene alla luce di tale pronuncia.
Massime di principio
- Chi aderisce al concordato ex art. 599-bis c.p.p. rinuncia a contestare in cassazione le questioni oggetto del patto; tali doglianze risultano inammissibili
- La qualifica di amministratore di fatto comporta doveri analoghi a quelli dell'amministratore formale: può determinare responsabilità penale per atti commissivi e omissivi relativi alla gestione societaria
- La prova della distrazione o dell'occultamento di beni societari può essere desunta dal loro mancato rinvenimento dopo il trasferimento disposto da chi aveva potere di gestione
- Operazioni societarie formalmente corrette (es. scissioni) possono integrare reati se emerge la strumentalità e la finalità fraudolenta dietro la loro concreta realizzazione
- Emolumenti percepiti in assenza di deliberazioni societarie che li legittimino possono essere considerati indebiti e rilevanti ai fini penali
- Ricorsi generici o che non affrontano compiutamente la motivazione di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili; le censure devono essere specifiche e confrontarsi con i punti decisivi della motivazione
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