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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15729/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e bancarotta impropria da operazioni dolose relative alla gestione di ELCI s.r.l. Pistoia ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione per la mancata revisione del bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravante (equivalenza). Rossi e Addezio hanno censurato la determinazione delle pene accessorie fallimentari confermate in appello. Masucci ha articolato due motivi: (1) la sua responsabilità per distrazione di beni strumentali, pagamenti indebiti, cessione di un veicolo e partecipazione ad operazioni dolose sarebbe infondata perché priva di ruolo formale e perché molte attività sarebbero avvenute quando altri gestivano la società; inoltre gli emolumenti percepiti sarebbero tracciabili e congrui; (2) denegato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per Pistoia, Rossi e Addezio l'inammissibilità è fondata sul fatto che i tre avevano aderito al concordato ex art. 599-bis c.p.p. in appello, rinunciando alle censure sulla determinazione della pena e sulle questioni oggetto del patto, perciò non potevano dolersi in sede di legittimità. Quanto al ricorso di Masucci, la Corte ha ritenuto le censure generiche o infondate: ha confermato che la qualificazione di "amministratore di fatto" è stata adeguatamente accertata e che da tale qualità deriva l'obbligo di impedire o far cessare condotte illecite; la prova della distrazione dei beni è stata desunta dal loro mancato rinvenimento dopo il trasferimento disposto dall'imputato; gli emolumenti risultavano indebiti in mancanza di delibere societarie; la scissione, pur formalmente lecita, è stata ritenuta strumentale alle finalità fraudolente. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello previsto dall'art. 599-bis c.p.p. consente alla parte di limitare il potere dispositivo e implica rinunce anche in sede di legittimità; le doglianze riguardanti questioni oggetto del patto o rinunciate sono quindi inammissibili in cassazione.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte ricorda che le condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non possono essere impugnate se sono state rinunciate con il concordato e non sono state trasfuse in illegittimità della sanzione.

  • art. 2639 c.c.

    La qualifica di amministratore di fatto, ricavabile dalla condotta concreta, espone il soggetto agli stessi doveri dell'amministratore formale e giustifica la responsabilità per atti di gestione societaria illeciti.

  • art. 2504-bis c.c.

    La mera conformità formale degli adempimenti civilistici relativi alle operazioni societarie (es. scissione) non esclude responsabilità penale quando risulti dimostrata la strumentalità e la finalità fraudolenta dell'operazione.

  • art. 40 cod. pen.

    La Corte richiama il principio secondo cui chi, per ragioni di fatto, esercita i poteri dell'amministratore (amministratore di fatto) è tenuto a impedire o a far cessare condotte illecite riguardanti l'amministrazione societaria e può essere responsabile per omissione o commissione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità seguono le statuizioni di condanna alle spese e al versamento alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

  • Corte Cost. n. 222 del 2018

    Citata come principio di riferimento sulla commisurazione delle pene accessorie fallimentari; la Corte territoriale e di legittimità valutano la correttezza dell'entità delle pene alla luce di tale pronuncia.

Massime di principio

  • Chi aderisce al concordato ex art. 599-bis c.p.p. rinuncia a contestare in cassazione le questioni oggetto del patto; tali doglianze risultano inammissibili
  • La qualifica di amministratore di fatto comporta doveri analoghi a quelli dell'amministratore formale: può determinare responsabilità penale per atti commissivi e omissivi relativi alla gestione societaria
  • La prova della distrazione o dell'occultamento di beni societari può essere desunta dal loro mancato rinvenimento dopo il trasferimento disposto da chi aveva potere di gestione
  • Operazioni societarie formalmente corrette (es. scissioni) possono integrare reati se emerge la strumentalità e la finalità fraudolenta dietro la loro concreta realizzazione
  • Emolumenti percepiti in assenza di deliberazioni societarie che li legittimino possono essere considerati indebiti e rilevanti ai fini penali
  • Ricorsi generici o che non affrontano compiutamente la motivazione di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili; le censure devono essere specifiche e confrontarsi con i punti decisivi della motivazione

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