Cassazione Penale, Sentenza n. 14008/2022 del 12/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di autorizzazione ad assentarsi dall'abitazione per svolgere attività lavorativa mentre era sottoposto agli arresti domiciliari. Il tribunale di merito aveva ritenuto non provata l'assoluta indigenza del ricorrente, osservando che il genitore convivente aveva dichiarato di possedere un modesto reddito che poteva comunque sostenere il figlio; marginalmente il tribunale ha anche segnalato che il lavoro richiesto favorirebbe i rapporti con il pubblico. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 284 comma 3 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e l'assenza di altre fonti di sostentamento dimostravano l'indigenza, e che il genitore faceva parte di un nucleo "affollato" che non gli avrebbe permesso di provvedere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione del tribunale in quanto la prova della "situazione di assoluta indigenza" richiesta dall'art. 284, comma 3 c.p.p. richiede un accertamento rigoroso e non può essere soddisfatta semplicemente con i criteri adottati per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il tribunale aveva correttamente dato rilievo alla dichiarazione del genitore convivente e alla implicita assunzione di responsabilità di provvedere al mantenimento del figlio; tale valutazione non è apparsa contraddittoria o illogica. La Corte ha inoltre confermato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
Richiede il riconoscimento di una "situazione di assoluta indigenza" per autorizzare l'allontanamento dall'abitazione per lavoro: il giudice deve applicare criteri di particolare rigore, valutando l'indispensabilità e l'assolutezza del bisogno; l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è equivalente alla prova richiesta da questo articolo
art. 310, cod. proc. pen.
Norma procedurale che dà titolo all'appello ex art. 310 c.p.p. avverso ordinanze in materia di misure cautelari; nel caso il ricorrente aveva proposto appello al tribunale per il riesame ai sensi di tale disposizione
art. 616, cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione; la Corte ha disposto tale condanna nei confronti del ricorrente
Massime di principio
- La prova della "assoluta indigenza" ai fini dell'autorizzazione a lavorare sotto arresti domiciliari è particolarmente rigorosa: l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato da sola non basta.
- Dichiarazioni di disponibilità e reddito da parte di familiari conviventi possono essere valutate dal giudice come idonee a escludere l'assoluta indigenza del richiedente.
- Il tribunale può inferire una implicita assunzione di responsabilità (anche patrimoniale) da parte del nucleo familiare quando questi dichiara di farsi carico del mantenimento dell'imputato.
- Se l'attività lavorativa comporta frequenti rapporti con il pubblico, il giudice può considerare tale elemento nel bilanciamento tra esigenze di sostentamento e esigenze cautelari.
- Per aumentare le possibilità di ottenere l'autorizzazione, il difensore dovrebbe produrre prove concrete e documentali dello stato di indigenza (es. estratti conto, attestazioni formali di impossibilità da parte di familiari, documenti che dimostrino l'assenza di altre fonti di reddito) e argomentare specificamente perché le disponibilità familiari non sono effettive o sufficienti.
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