Cassazione Penale, Sentenza n. 29041/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Reggio Calabria aveva ribaltato l'assoluzione di primo grado per il reato di frode informatica, ritenendo l'imputato responsabile e condannandolo a sei mesi di reclusione e 600 euro di multa. Il ricorso per cassazione articolava tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sul concorso dell'imputato nella frode informatica, sostenendosi che la sua mera disponibilità del conto corrente beneficiario non bastasse a dimostrare la partecipazione al reato; 2) mancanza di motivazione rafforzata in appello, necessaria a fronte della riforma di una precedente assoluzione; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, deducendosi l'erronea applicazione degli artt. 163 e 164 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato in tutti i motivi. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse assolto l'onere di motivazione rafforzata, superando i dubbi del primo giudice mediante la valorizzazione del dato decisivo della coincidenza temporale tra l'apertura del conto postale e la frode, elemento ritenuto indicativo della finalizzazione del conto alla commissione del reato e quindi del contributo consapevole dell'imputato. Ha inoltre ritenuto non illogica, ma coerente con le regole di esperienza, la conclusione sulla partecipazione concorsuale dell'imputato. Infine, ha ritenuto corretta la negazione della sospensione condizionale perché dai precedenti dell'imputato risultavano già due concessioni del beneficio, non consentendosene una terza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 530 c.p.p.
richiamato per la regola sull'assoluzione e sul quadro probatorio oggetto di censura in appello
art. 640-ter c.p.
norma incriminatrice della frode informatica contestata e oggetto delle censure difensive
art. 606, lett. e, c.p.p.
base normativa del motivo di ricorso per mancanza e illogicità della motivazione
art. 606, lett. b, c.p.p.
richiamato per la dedotta violazione di legge penale nel terzo motivo
art. 163 c.p.
norma sulla sospensione condizionale della pena, invocata per lamentarne il mancato riconoscimento
art. 164 c.p.
norma sulla sospensione condizionale della pena, richiamata insieme all'art. 163 c.p.
art. 610 c.p.p.
richiamato per la trattazione camerale senza presenza delle parti
art. 611 c.p.p.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 616 c.p.p.
base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello ribalta un'assoluzione, la motivazione deve essere rafforzata e confrontarsi specificamente con i punti di dubbio posti a base della decisione assolutoria; tuttavia, tale onere risulta soddisfatto se il giudice di appello confuta in modo puntuale gli snodi fattuali decisivi che avevano sorretto il proscioglimento.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio motivazionale è configurabile solo in presenza di manifesta illogicità, cioè di una frattura radicale e immediatamente percepibile tra premesse e conclusioni; non basta dedurre una motivazione ritenuta semplicemente meno persuasiva o non ottimale.
- Nel valutare il concorso nel reato di frode informatica, la disponibilità del conto utilizzato per ricevere il profitto illecito, soprattutto se aperto lo stesso giorno della frode, può costituire elemento indiziario significativo della consapevole partecipazione all'operazione delittuosa.
- La mera ipotesi astratta che un soggetto estraneo possa aver messo a disposizione il proprio conto non è sufficiente a incrinare una motivazione di condanna quando il giudice di merito valorizzi concreti elementi di collegamento temporale e funzionale tra il conto e la commissione del reato.
- La sospensione condizionale della pena non può essere concessa oltre i limiti legali previsti dal codice penale; se il beneficio è già stato fruito per due precedenti condanne, la richiesta di una terza concessione è infondata.
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