Cassazione Penale, Sentenza n. 37335/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la rideterminazione della pena operata dalla Corte di appello in sede di rinvio dopo annullamento da parte della Cassazione. Sostiene che la Corte di appello ha preso come pena base sei anni di reclusione (già inflitta in un precedente giudizio), mentre dal dispositivo della sentenza irrevocabile risultava invece una pena di cinque anni e quattro mesi; di conseguenza l'aumento per continuazione avrebbe dovuto essere applicato su cinque anni e quattro mesi e non su sei anni, portando la pena complessiva a sei anni e quattro mesi, anziché sette anni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Dalla lettura del dispositivo della sentenza irrevocabile del 20.12.2012 risultava infatti che la pena inflitta era di anni cinque e mesi quattro di reclusione; la Corte di appello, pur avendo dichiarato di non voler modificare il computo della pena precedente, aveva erroneamente preso come base sei anni. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla parte sanzionatoria e ha rideterminato la pena in anni sei e mesi quattro di reclusione (operazione matematica derivata dall'aumento di un anno per continuazione sulla pena di 5 anni e 4 mesi).
Massime di principio
- In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione di una sentenza irrevocabile, il dispositivo prevale ai fini del calcolo della pena da prendere come base in successive decisioni.
- Se una Corte di rinvio dichiara espressamente di non volere modificare il computo della pena già inflitta con sentenza divenuta irrevocabile, deve effettivamente usare la pena stabilita in quel dispositivo come pena base per il calcolo degli aumenti (es. continuazione).
- La continuazione tra reati comporta l'applicazione dell'aumento sulla pena effettivamente risultante dal precedente giudicato; un errore matematico o di riferimento alla pena base può essere corretto in Cassazione anche con annullamento limitato alla parte sanzionatoria e rideterminazione diretta della pena quando l'operazione sia immediatamente desumibile dagli atti.
- Nelle impugnazioni è importante verificare il contenuto del dispositivo delle sentenze precedenti (non solo la motivazione) per stabilire la pena definitiva da assumere come base per calcoli successivi.
- Quando il giudice di merito dichiara di non voler alterare il calcolo già eseguito in una sentenza irrevocabile, eventuali divergenze numeriche risultano essere errori che possono essere rettificati in sede di legittimità senza necessità di rinvio, se la correzione è un semplice accertamento aritmetico.
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