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Sentenza

Sentenza n. 4268/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto -OMISSIS- emanato dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e relativo elenco, nella parte in cui non include l’Istituto ricorrente nell’elenco allegato e parte integrante del predetto Decreto tra le scuole autorizzate allo sdoppiamento delle classi ed al funzionamento delle classi collaterali indicate per l’anno scolastico 2024-2025; - del Decreto -OMISSIS- emanato dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, comunicato in data 25.11.24, nella parte in cui è negata all’Istituto ricorrente l’autorizzazione al funzionamento delle classi quinte collaterali, relative all’indirizzo A.F.M. e all’indirizzo S.I.A., per l’anno scolastico 2024-2025; - nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ISTITUTO PARITARIO -OMISSIS- il 8\1\2025: - del provvedimento -OMISSIS- emanato dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, comunicato in data 17.12.24, recante mancata autorizzazione all’attivazione delle richieste classi collaterali (doc. 13); - di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, ancorché non conosciuti dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202413829

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio che non includevano l'istituto tra le scuole autorizzate allo sdoppiamento e al funzionamento di classi collaterali, nonché il diniego di autorizzazione all'attivazione di classi quinte collaterali per gli indirizzi A.F.M. e S.I.A.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'istituto paritario ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, i provvedimenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio relativi all'anno scolastico 2024-2025, nella parte in cui non autorizzavano lo sdoppiamento delle classi e l'attivazione delle classi collaterali richieste, comprese le classi quinte degli indirizzi A.F.M. e S.I.A. Il testo non riporta il dettaglio dei motivi di legittimità dedotti. Prima della decisione nel merito, con nota del 25 febbraio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha ritenuto che, in forza del principio della domanda, il processo amministrativo resti nella disponibilità della parte che lo ha promosso e che il giudice non possa decidere nel merito quando, prima della decisione, il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Le spese sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il testo richiama la sopravvenuta carenza di interesse quale causa di improcedibilità.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, senza esame del merito.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nell'intestazione normativa della decisione, senza ulteriore interpretazione nel testo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa prima della definizione nel merito, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato: in applicazione del principio della domanda, il giudice non può pronunciarsi nel merito sull'annullamento quando il ricorrente abbia dichiarato di non voler più ottenere la decisione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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