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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10166/2024 del 11/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione relativo alla riconducibilità dei fatti all'imputata per carenza di riconoscimenti delle persone offese e mancata esecuzione di una perizia antropometrica sui fotogrammi delle telecamere; 2) vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto lo stato di minorata difesa delle persone offese esclusivamente dalla loro età avanzata (presunzione); 3) difetto di querela per il reato indicato nel capo 1), divenuta necessaria a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato in parte il ricorso inammissibile e in parte fondato. In particolare: a) ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di tentato furto pluriaggravato (capo 1) perché il reato è divenuto improcedibile per difetto di querela della persona offesa Tabacco Furio (atto non acquisito dalla Procura di Genova); b) ha ritenuto inammissibile per assoluta genericità il primo motivo relativo all'individuazione dell'autrice del furto del capo 2); c) ha invece accolto il secondo motivo con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen. (minorata difesa): la Corte territoriale aveva ritenuto sufficiente l'età avanzata della vittima per integrare l'aggravante, ma la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'età non costituisce di per sé presunzione assoluta di minorata difesa, dovendosi invece valutare la concreta particolare vulnerabilità sfruttata dall'agente. Per il capo 2) la sentenza è stata annullata limitatamente all'aggravante e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Genova per nuovo esame e rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2 cod. pen.

    Norma sul tentativo; richiamata per qualificare il reato contestato (tentato furto) nel capo 1).

  • art. 56 cod. pen.

    Norma sul tentativo; applicata per la valutazione della responsabilità nei reati tentati.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che definisce il delitto di furto; richiamata per i capi di imputazione (capo 1 e capo 2).

  • art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen.

    Aggravante prevista dall'art. 625 n.4 (circostanze che aggravano il furto); applicata nei capi di imputazione.

  • art. 61, n. 5 cod. pen.

    Circostanza aggravante della minorata difesa; la Corte precisa che l'età avanzata della vittima non comporta automaticamente tale aggravante: occorre valutare la concreta situazione di vulnerabilità dalla quale l'agente ha tratto vantaggio.

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    Ha introdotto la necessità della querela per la procedibilità di taluni reati; la mancata querela ha reso il reato di cui al capo 1) improcedibile e ha determinato l'annullamento senza rinvio.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 16017 del 14/03/2023; Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini)

    Principi consolidati secondo cui per integrare l'aggravante di minorata difesa non è sufficiente l'idoneità astratta dell'età o delle condizioni di tempo/luogo: è necessaria la prova della concreta vulnerabilità sfruttata dall'agente.

Massime di principio

  • La sola età avanzata della vittima non è di per sé sufficiente a configurare l'aggravante di minorata difesa ex art. 61, n. 5: il giudice deve accertare fatti concreti che dimostrino la particolare vulnerabilità sfruttata dall'agente.
  • Dopo il d.lgs. n. 150/2022 la mancata querela, quando la legge la rende condizione di procedibilità, comporta l'improcedibilità del reato; ciò può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza per quella fattispecie.
  • In cassazione i motivi generici e privi di specificità probatoria sulla ricostruzione dei fatti o sull'individuazione dell'autore sono inammissibili; è necessario un concreto e specifico confronto con la motivazione della corte territoriale.
  • Se la Corte di legittimità annulla solo l'aggravante e non l'intero capo d'imputazione, il giudice di merito chiamato al nuovo esame deve rivalutare il trattamento sanzionatorio tenendo conto della perdita o dell'alterazione della circostanza aggravante.
  • Le contestazioni sulla riconducibilità dell'autore richiedono una disamina puntuale delle fonti di prova (testimonianze, immagini di videosorveglianza, dati tecnici come IMEI, accertamenti sul veicolo): il mancato uso di specifici mezzi istruttori va argomentato per non incorrere in inammissibilità in sede di legittimità.

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